mercoledì 20/03/2024 • 13:34
Con due risposte a interrogazione parlamentare sono stati forniti alcuni chiarimenti in tema di adeguamento del limite reddituale ai fini del riconoscimento quali familiari fiscalmente a carico dei figli con disabilità e di riforma fiscale con particolare riferimento alla gestione dei debiti fiscali.
redazione Memento
Limite reddituale ai fini del riconoscimento quali familiari fiscalmente a carico dei figli con disabilità La Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-02164 del 19 marzo 2024 ha chiarito il limite reddituale ai fini del riconoscimento quali familiari fiscalmente a carico dei figli con disabilità. Il decreto legislativo n. 230 del 2021, attuativo della legge delega n. 46 del 2021 ha introdotto, a superamento dei precedenti benefìci per i figli a carico – ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare (Ani) e le detrazioni Irpef per figli a carico ma unicamente per i figli di età inferiore a 21 anni – l'assegno unico e universale (Auu). Gli Interroganti chiedono di sapere «se (si) intenda modificare l'attuale disciplina stabilendo che fattuale soglia di reddito di 4.000 euro per figli a carico prevista sotto i 24 anni sia garantita per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età anche valutando l'onere a carico del bilancio dello Stato». Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR, le detrazioni per i familiari a carico di età pari o superiore a 21 anni spettano a condizione che le persone alle quali dette detrazioni si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite complessivo di reddito è elevato a 4.000 euro per i figli a carico di età non superiore a 24 anni. Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, rubricato «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», introduce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per i figli con disabilità l'assegno unico universale spetta senza alcun limite di età. Ciò posto, in base al combinato disposto dei menzionati articoli 12, comma 1 lettera c) del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230 del 2021 per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito (cfr. circolare n. 4/E del 2022,). In merito alla richiesta degli Interroganti di prevedere che «l'attuale soglia di reddito di 4.000 euro per figli a carico sotto i 24 anni sia garantita per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età» deve evidenziarsi che, allo stato, non è possibile fornire una stima esatta degli oneri della proposta in argomento in quanto mancano le necessarie informazioni di dettaglio sulla platea di riferimento. La gestione dei debiti fiscali La Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-02166 del 19 marzo 2024, in tema di riforma fiscale, ha chiarito la gestione dei debiti fiscali. L'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la legge delega al Governo per la riforma del fiscale, ha delegato il Governo a operare una profonda revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, specificando, altresì, tra gli altri, i seguenti princìpi e criteri direttivi che l'esecutivo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega, per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali quello di «razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem». Più in particolare in merito alla disciplina delle sanzioni penali per violazioni tributarie, è previsto tra i princìpi della riforma quello di «attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso». In attuazione della cennata legge delega, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 febbraio 2024, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo con cui sono stati modificati i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, nonché, per quanto concerne i reati tributari, il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. In particolare, l'obiettivo principale che si mira a ottenere attraverso la complessiva opera di riforma dei suddetti decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 è quello di razionalizzare il sistema sanzionatorio, rendendolo più equo e proporzionato, e di adeguarlo a quello degli altri Paesi europei, anche al fine di attrarre capitali ed imprese estere. Per quanto concerne la revisione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'obiettivo principale che si è inteso perseguire è quello di pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem. Infine, hanno trovato piena attuazione due specifici criteri direttivi contenuti nella legge delega. Il primo di essi è volto a dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili. Il secondo criterio direttivo è preordinato a dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali. Alla luce di quanto suesposto, discende, pertanto, che le scelte governative sottese all'emanazione del decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio, relativamente al quale l'Onorevole interrogante ravvisa le sopra indicate criticità, si pongono in diretta correlazione con i criteri direttivi indicati nella delega parlamentare.
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