mercoledì 20/03/2024 • 10:15
A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, l’INPS, con Mess. 19 marzo 2024 n. 1167, fornisce alcune precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa.
redazione Memento
Alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. 148/2015 dalla Legge di Bilancio 2022, in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, con la Circ. 101 del 12 dicembre 2023 sono stati illustrati gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, nonchè è stato chiarito l'assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa. In seguito alla riforma, anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative (DPR 602/1970), che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti. Con il Mess. 19 marzo 2024 n. 1167 l'INPS fornisce chiarimenti in merito all'assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e illustra i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024. Contributo FIS Le società cooperative contrassegnate dal citato codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell'ambito di applicazione del FIS. Pertanto, tali datori di lavoro sono assoggettati all'obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS e, conseguentemente, i relativi dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, a eccezione dei dirigenti, incluso il personale assunto con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, sono destinatari dell'assegno di integrazione salariale garantito dal medesimo FIS. Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. Contributo CIGS Nei confronti delle società cooperative rientranti nel campo di applicazione del FIS e contraddistinte attualmente dal codice di autorizzazione “4B” trova applicazione la disciplina in materia di CIGS, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci. Nuovi codici di autorizzazione Sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”. A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto. Fonte: Mess. INPS 19 marzo 2024 n. 1167
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