martedì 19/03/2024 • 17:19
Accreditato l’Organismo di monitoraggio chiamato a verificare l’osservanza del Codice che ha l’obiettivo di tutelare gli utenti dalle chiamate indesiderate. Per l’entrata in vigore resta solo da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
redazione Memento
Il Codice di condotta Ultimi step per l’entrata in vigore del Codice di condotta che regola le attività di teleselling e di telemarketing al fine di tutelare gli utenti dalle chiamate indesiderate e di contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi. Nei giorni scorsi, infatti, è stato portato a termine dal Garante della privacy uno degli passaggi conclusivi dell’iter per la piena applicazione del Codice: l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm), un organismo indipendente, proposto da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, deputato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami. L’accreditamento segue il parere positivo espresso dall’Autorità sul nuovo Organismo, ritenuto in possesso dei requisisti previsti dal Regolamento Ue, tra i quali un adeguato livello di competenza, indipendenza e imparzialità per lo svolgimento dei compiti di controllo sull’applicazione del Codice da parte degli aderenti. Allo stato dell’arte, dunque, per la piena applicazione del Codice di condotta resta solamente più da attendere la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale. Adesione al Codice di condotta L’adesione al Codice da parte delle società le impegna ad adottare, nel rispetto della normativa privacy “dal contatto al contratto”, misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. In tal senso, le aziende dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati). In caso di trattamenti automatizzati, tra cui la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali, le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto. Il nuovo Codice, inoltre, stabilisce che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.
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