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sabato 23/03/2024 • 06:00

Fisco DICHIARAZIONI FISCALI

Modello Redditi ENC: quali sono le novità del 2024

Il Modello Redditi ENC è utilizzato dagli Enti non commerciali ed equiparati per presentare la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, e, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, va presentata entro il 15 ottobre 2024.

di Giuseppe Moschella - Dottore commercialista

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il modello Redditi ENC deve essere presentato da:

  • enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
  • società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia;
  • curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Le società e gli enti non commerciali non residenti devono utilizzare il modello Redditi ENC se nell'anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia:

  • redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni;
  • redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni);
  • redditi di capitale;
  • redditi diversi;
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia;
  • redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

Gli enti non commerciali non hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. L'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata in Italia.

Reddito complessivo degli enti non commerciali

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale e diversi (da dichiarare nel quadro RL), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RG o RC o RD) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle occasionali, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

I fondi che provengono da raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali se:

  • si tratta iniziative occasionali;
  • la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Le novità contenute nel modello ENC 2024

Nel Frontespizio, nella sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” per segnalare l'esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.

Nei quadri RF e RG (righi RF50 e RG23) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Nel quadro RW è stata prevista la nuova disciplina fiscale relativa all'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi.

Nella sezione II del quadro RL è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2024, un'ulteriore fattispecie di reddito diverso da assoggettare ad imposizione costituita dalle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.

I quadri RT e RM sono stati aggiornati per consentire al contribuente l'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16%.

Infine vi è il quadro RS il quale è stato aggiornato con riferimento ai prospetti relativi alle spese di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (Superbonus, Sisma bonus, ecc.) per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l'anno 2024. Il quadro RS è stato inoltre aggiornato per gestire l'esercizio dell'opzione per ripartire la detrazione, per le spese sostenute nel 2022, in dieci quote annuali a partire dal 2023.

Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, e se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 15 ottobre 2024.

La dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dai seguenti soggetti:

  • contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
  • soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
  • soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  • soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Vai allo Speciale "Dichiarazioni 2024: le novità" di MementoPiù Expert Solution Fisco. Troverai guide alla compilazione e alla presentazione dei modelli, check list e altri strumenti indispensabili per gestire correttamente le dichiarazioni.

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Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a effettuare l'invio entro il 31 ottobre. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente..

di

Claudia Iozzo

- Dottore commercialista

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