lunedì 08/04/2024 • 06:00
Il 30 aprile 2024 scade il termine per presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2023. Dopodiché, per le dichiarazioni presentate entro il 29 luglio 2024, si applicherà la sanzione ridotta di 25 euro. Dal 30 luglio 2024, le dichiarazioni presentate si considereranno omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta che risulti dovuta.
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In base all'art. 8 comma 1 del DPR 322/1998, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.
La presentazione è anticipata al 29 febbraio 2024 per i contribuenti che intendono comunicare i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2023 compilando il Quadro VP della dichiarazione, evitando in tal modo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 21-bis del DL 78/2010.
La dichiarazione IVA s'intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all'Agenzia delle Entrate e si considerano tempestive le dichiarazioni presentate nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse nei 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dei motivi dello scarto.
Prova della presentazione della dichiarazione
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. In proposito, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (es. società del gruppo) devono rilasciare al dichiarante non solo l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, che deve essere riportato nello specifico riquadro del frontespizio della dichiarazione, ma anche, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica.
L'attestazione di ricevimento dell'Agenzia delle Entrate è prova per il dichiarante dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo di decadenza previsto dall'art. 57 del DPR 633/1972 entro il quale l'Amministrazione finanziaria può effettuare i controlli.
Dichiarazione presentata entro il 29 luglio 2024
Scaduto il termine del 30 aprile 2024, l'art. 2 comma 7 del DPR 322/1998 stabilisce che è considerata valida la dichiarazione presentata nei successivi 90 giorni, vale a dire entro il 29 luglio 2024, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
La sanzione è pari a 250 euro, che può essere regolarizzata pagando la sanzione ridotta di 25 euro, pari ad un decimo, se si presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni, come previsto dall'art. 13, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 472/1997.
Dichiarazione presentata dal 30 luglio 2024
Il citato art. 2 comma 7 del DPR 322/1998 prevede che la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce, comunque, titolo per la riscossione dell'imposta dovuta in base alla medesima.
Dal 30 luglio 2024, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale dà luogo all'applicazione della sanzione proporzionale dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. In base all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 471/1997, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro.
Se il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 471/1997 prevede la sanzione da 250 a 2.000 euro ed è stato precisato che la stessa sanzione è applicabile se l'imposta relativa alla dichiarazione omessa è stata versata, anche a seguito di ravvedimento operoso (circolare n. 54/E/2002).
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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