lunedì 18/03/2024 • 14:33
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente a una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con gli discendenti.
redazione Memento
In sede di successione legittima del coniuge, l'Istante ha ricevuto in comunione ereditaria, congiuntamente ai due figli e alla nipote, azioni rappresentative del 60 per cento del capitale della Società. Pertanto, a partire dal 2017 la comunione ereditaria è titolare del pacchetto di controllo della Società, secondo la definizione dell'art. 2359 c.c., disponendo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. L'acquisizione del controllo della Società da parte della comunione ereditaria ha consentito l'applicazione al trasferimento mortis causa delle quote azionarie dell'esenzione di cui all'art. 3 c. 4ter D.Lgs. 346/90, in sede di dichiarazione di successione del de cuius presentata nel 2017. Comunione delle partecipazioni sociali La comunione delle partecipazioni sociali è stata disciplinata mediante un Regolamento sottoscritto dai comproprietari con il quale gli stessi si sono impegnati, tra l'altro, a non sciogliere la comunione per la durata di 10 anni con gli effetti dell'art. 1111 c.c. secondo cui «ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione [...]. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni». Con il Regolamento è stata individuata l'assemblea dei comproprietari quale organo che delibera sull'esercizio dei diritti amministrativi ed economici inerenti alle partecipazioni in comproprietà che ha nominato, tra l'altro, il rappresentante comune come previsto dall'art. 2347 c.c. In particolare, sono state disciplinate le modalità di funzionamento dell'assemblea ed inserite clausole necessarie a disciplinare i casi di cessione di quote da parte dei comproprietari relative quali il diritto di prelazione, la clausola di gradimento e il diritto di covendita. Pertanto, a seguito del decesso del de cuius la comunione ereditaria, formata dall'Istante, dai due figli e dalla nipote dello stesso, ha già effettivamente acquisito il controllo della Società, provvedendo alla sua concreta amministrazione e gestione per il tramite del rappresentante comune, ponendo in essere il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia (ovvero della Società) che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4ter intende agevolare. La risposta delle Entrate Dal Regolamento sottoscritto dai comproprietari emerge che: l'Istante partecipa alla comunione per la quota di un terzo e i due figli e la nipote per la quota di due noni ciascuno; per la validità della costituzione dell'assemblea della comunione occorre la presenza di tanti comproprietari che rappresentino almeno i due terzi del valore delle partecipazioni comuni; le deliberazioni sono approvate con i voti della maggioranza dei partecipanti alla comunione, calcolata per quote. Pertanto, assume rilievo la circostanza che i beneficiari della donazione che l'Istante intende porre in essere, vale a dire i due figli e la nipote in regime di comunione, già dispongono ante donazione del requisito del controllo in quanto, essendo detentori della quota di maggioranza nell'assemblea della comunione (pari a due terzi), già possiedono un numero di quote tale da consentire loro di esprimere il cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero il 60 per cento del capitale sociale della Società. Per tali ragioni, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è «acquisito o integrato» il controllo della Società, l'atto con cui l'Istante donerà le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo di cui al citato articolo 3, comma 4ter, ma dovrà essere assoggettato all'ordinario trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni. Fonte: Risp. AE 18 marzo 2024 n. 72
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Eugenio Condoleo
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