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  • Tempo di lettura 8 min.

Nel caso in esame la Corte d'appello territorialmente competente, con la sentenza resa in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con propria ordinanza, aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore per superamento del periodo di comporto. La Corte distrettuale, dall'esame dei documenti “facenti parte del carteggio intercorso tra le parti in ordine alle richieste avanzate dal lavoratore e alle risposte fornite dall'azienda” era giunta alla conclusione che quest'ultima era stata “rispettosa della disciplina contrattualcollettiva che regola la materia”. Nello specifico, la Corte d'appello aveva esaminato la richiesta del lavoratore di 30 giorni di congedo straordinario non retribuito, cui era stata allegata una certificazione medica, la quale era stata respinta dalla società “in mancanza di documenti sanitari da cui risulti (ndr risultasse) espressamente la durata del periodo richiesto (termine inziale e finale)”. Secondo i giudici di merito l'art. 26.9 del CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 applicabile al rapporto di lavoro, imponeva “la preventiva indicazione, nei certificati medici, di inizio e fine malattia” allorquando precisava che: il periodo di aspettativa doveva essere commisurato a quanto indic...

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