giovedì 14/03/2024 • 15:17
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 14 marzo 2024 n. 71, ha chiarito che un'associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti non deve applicare ritenute sulle somme non disponibili per gli aventi diritto.
redazione Memento
Con la risposta n. 71 del 14 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sulle somme non disponibili per gli aventi diritto non si applicano ritenute (di cui all'art. 25 c. 1 DPR 600/73). Nel dettaglio, in caso di devoluzione degli importi al fondo di cui all'art. 1 c. 343 L. 266/2005, l'associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti non deve applicare nessuna ritenuta, dal momento che la devoluzione può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme. Presupposto d'imposta Il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura (art. 1 DPR 917/86). La disposizione normativa intende riferirsi più che alla titolarità giuridica dei redditi alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d'imposta. In altri termini, la nozione di possesso va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito (cfr. Risp. AE 28 maggio 2019 n. 167). Il caso Nel caso di specie, l'istante è un'associazione non riconosciuta, senza fine di lucro, costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti. In data 23 marzo 2022, gli agenti iscritti hanno acconsentito allo scioglimento dell'associazione per l'impossibilità della stessa di continuare a perseguire le finalità per le quali era stata costituita. Il comitato di liquidazione ha liquidato agli aventi diritto gli importi di loro spettanza al pari di quanto sarebbe accaduto se avessero abbandonato l'attività agenziale, ma sono residuate le posizioni facenti capo a 25 agenti risultati irreperibili. Il comitato ha, quindi, deciso di versare al fondo (di cui all'art. 1 c. 343 L. 266/2005) le somme relative a tali posizioni che derivano dai contributi degli iscritti e che sono stati investiti in polizze. A seguito della devoluzione al fondo né gli agenti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme, in quanto tali importi non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito. Tale fondo è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a decorrere dal 2006, allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie assume rilievo la circostanza che la devoluzione al fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme, pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all'atto del versamento delle somme al fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta. Si ricorda, infine, che alle associazioni non riconosciute non si applica l'art. 28 c. 4 D.Lgs. 175/2014 secondo il quale ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Ne deriva che, in caso di estinzione dell'associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e, dunque, nei confronti, in particolare, dell'ultimo legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale (Cass. 21 settembre 2021 n. 25451). Fonte: Risp. AE 14 marzo 2024 n. 71
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