In merito al ruolo dell'organo di revisione si evidenzia la necessità che, preliminarmente al rilascio del parere in oggetto, vengano effettuate tutte le necessarie e rigorose verifiche previste in ottemperanza ai vigenti principi contabili e nel rispetto dei principi di vigilanza e controllo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'operazione consiste in una revisione delle ragioni del loro mantenimento (in tutto o in parte), nella consapevolezza che la cancellazione o la conservazione dei crediti scaduti nel conto del bilancio richiede adeguate ed esaustive motivazioni. Ne consegue che l'esigibilità del credito non riscosso, pur essendo riferita ad una fonte certa, non comporta la certezza della relativa posta contabile iscritta nel conto del bilancio (previsione dell'art. 228, comma 3, del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 4, del Dlgs. 118/2011).
Occorre quindi procedere, a uno scrupoloso monitoraggio e ad una ricognizione dei residui, in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e, tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti e dei relativi titoli giuridici a fondamento.
La gestione dei residui
Per la gestione dei residui, con par...
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