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lunedì 18/03/2024 • 06:00

Lavoro VERSIONE ITALIANA

Prime norme UE sul lavoro mediante piattaforme digitali

I ministri dell'Occupazione dell'UE hanno confermato l'accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto tra Consiglio e negoziatori del Parlamento UE. Si mira a migliorare le condizioni di lavoro e disciplinare l'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In data 11.03 i ministri dell'Occupazione e degli affari sociali dell'UE hanno confermato l'accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto giorno 08.02 tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo (“Direttiva”).

Cosa è il lavoro mediante piattaforme?

L'economia delle piattaforme digitali sta crescendo rapidamente. Durante la pandemia di COVID-19 il lavoro mediante piattaforme digitali si è intensificato e ha iniziato a diffondersi, in parte grazie all'aumento delle consegne di cibo e generi alimentari. Sta diventando un motore per l'innovazione e la crescita dell'occupazione.

Nell'UE oltre 28 milioni di persone lavorano mediante una (o più) di tali piattaforme di lavoro digitali. Nel 2025 si prevede che questa cifra raggiungerà i 43 milioni.

Il lavoro mediante piattaforme digitali:

  • è una forma di occupazione in cui organizzazioni o persone utilizzano una piattaforma online per accedere ad altre organizzazioni o persone al fine di risolvere problemi specifici o fornire servizi specifici dietro pagamento;
  • assume varie forme e aspetti ed è talvolta chiamato "gig economy". Pur avendo avvantaggiato sia le imprese che i consumatori, la crescita delle piattaforme digitali ha portato allo sviluppo di una "zona grigia" per molti lavoratori per quanto riguarda la loro situazione occupazionale.

La Direttiva:

  1. mira a migliorare le condizioni di lavoro e a disciplinare l'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali;
  2. renderà più trasparente l'uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate;
  3. contribuirà inoltre a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo loro di beneficiare dei diritti in materia di lavoro cui hanno diritto.

Lavoratori delle piattaforme digitali: lavoratori subordinati o autonomi?

Attualmente la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali dell'UE, compresi i tassisti, i lavoratori domestici e gli addetti alle consegne di cibo, sono formalmente lavoratori autonomi. Tuttavia, alcuni di loro devono rispettare molte delle stesse norme e restrizioni applicate a un lavoratore subordinato.

Gli Stati UE hanno approcci diversi al lavoro mediante piattaforme digitali. Le risposte nazionali al riguardo sono diverse e si stanno sviluppando in modo disomogeneo in Europa; normative nazionali sono state adottate per lo più in settori specifici, ad esempio nei settori dei servizi di trasporto a chiamata e/o dei servizi di consegna di cibo.

Compromesso

La Direttiva trova un equilibrio tra il rispetto dei sistemi nazionali del lavoro e la garanzia di norme minime di protezione per gli oltre 28 milioni di persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l'UE (“Compromesso”).

Il Compromesso principale riguarda una presunzione legale che contribuirà a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali:

  • gli Stati UE stabiliranno una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione;
  • tali fatti saranno determinati conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, tenendo nel contempo conto della giurisprudenza dell'UE;
  • le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate;
  • spetterà alla piattaforma digitale dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

Disciplinare la gestione algoritmica

La Direttiva:

  1. garantisce che i lavoratori siano debitamente informati in merito, tra l'altro, all'uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi;
  2. vieta l'uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico;
  3. garantisce la sorveglianza e la valutazione umane anche per quanto riguarda le decisioni automatizzate, compreso il diritto alla spiegazione e al riesame di tali decisioni.

La Direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'UE. In particolare, la Direttiva prevede che:

  1. gli Stati UE:
  1. adottano misure adeguate per garantire che, quando una piattaforma di lavoro digitale si avvale di intermediari, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario godano dello stesso livello di protezione garantito a norma della Direttiva alle persone che hanno un rapporto contrattuale diretto con una piattaforma di lavoro digitale;
  2. impongono alle piattaforme di lavoro digitali di informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all'uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
  3. provvedono affinché le piattaforme sorveglino e, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e in ogni caso ogni 2 anni, una valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati utilizzati dalla piattaforma sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, incluso, se del caso, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro;
  4. provvedono affinché le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali abbiano il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, una spiegazione dalla piattaforma di lavoro digitale per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema decisionale automatizzato. La spiegazione, in forma orale o scritta, è presentata in modo trasparente e intelligibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro;
  5. provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali informino direttamente i lavoratori delle piattaforme digitali interessati in merito alle decisioni che possono comportare l'introduzione di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo;
  1. si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma sia un rapporto di lavoro quando si riscontrano fatti che indicano un potere di controllo o direzione, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati UE, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Se la piattaforma di lavoro digitale intende confutare la presunzione legale, spetta a tale piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati UE, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Tale presunzione non si applica ai procedimenti che riguardano questioni fiscali, penali e di sicurezza sociale. Tuttavia, gli Stati UE possono applicare la presunzione legale in tali procedimenti in base al diritto nazionale

Prossimi passi

Il testo dell'accordo sarà ora messo a punto in tutte le lingue ufficiali e formalmente adottato da entrambe le istituzioni.

Una volta completata l'adozione formale, gli Stati UE avranno 2 anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella legislazione nazionale

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