giovedì 14/03/2024 • 06:00
L'INPS, con Circ. 13 marzo 2024 n. 46, definisce le nuove soglie e decorrenze per le pensioni di vecchiaia e anticipate maturate dal 1° gennaio 2024, mentre nulla varia per i soggetti con maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2023.
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La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), all'art. 1, c. 125, lett. a), b), nn. 1, 2 e 3 e c), modifica la disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata. L'INPS, sentito il Ministero del Lavoro interviene con la Circ. 13 marzo 2024 n. 46 per fornire una serie di indicazioni in merito alle variazioni.
Pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito d'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari all'importo dell'assegno sociale (valore provvisorio, per l'anno 2024, è pari a 534,41 €).
Per quanto riguarda i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data, tra i quali l'INPS ricorda esserci anche il requisito d'importo soglia pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia alla disciplina precedente.
Il trattamento pensionistico con requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 potrà decorrere dal 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell'AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata nonché in regime di cumulo ai sensi della L. 228/2012 e del D.Lgs. 184/97.
Modifiche alla pensione anticipata
L'INPS riassume le modifiche relative alla pensione anticipata riguardanti in particolare il requisito dell'importo di soglia, l'adeguamento alla speranza di vita e il trattamento massimo di pensione.
In particolare dal 1° gennaio 2024 il requisito d'importo soglia per l'accesso alla pensione anticipata, è pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'art. 3, c. 6 e 7, L. 335/95 con riduzione a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con 2 o più figli.
L'INPS in base al valore provvisorio dell'assegno sociale comunica i valori di soglia:
Importo soglia |
Valore |
---|---|
3 volte AS |
1.603,23 € |
2,8 volte AS |
1.496,35 € |
2,6 volte AS |
1.389,46 € |
Per quanto concerne invece l'adeguamento alla speranza di vita, per effetto dell'art. 1, c. 125, lett. c), L. 213/2023, dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva deve essere adeguato alla speranza di vita, ma, attraverso il Decreto Direttoriale 18 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.
La circolare precisa che la previsione di un importo massimo della pensione da porre in pagamento, stabilito dall'art. 1, c. 125, lett. b), n. 3), L. 213/2023, trova applicazione con riferimento alle pensioni aventi decorrenza 2024 (2 gennaio o 1° febbraio a seconda della gestione pensionistica di riferimento).
Decorrenza del trattamento pensionistico
Dal 1° gennaio 2024 la prima finestra utile della pensione anticipata di cui all'art. 24, c. 11, DL 201/2011, si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Ciò comporta che i trattamenti pensionistici maturati sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 avranno decorrenza dal 2 aprile 2024 o dal 1° maggio 2024.
Soggetti con requisiti al 31 dicembre 2023
I requisiti di accesso e il regime delle decorrenze della pensione anticipata vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno a tale data maturato i requisiti. L'INPS sottolinea come per questi soggetti continui a trovare applicazione anche il requisito d'importo soglia pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.
Fonte: Circ. INPS 13 marzo 2024, n. 46
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