mercoledì 13/03/2024 • 12:29
In tema di ricorso nativo digitale privo di sottoscrizione, le Sezioni Unite hanno dato continuità al principio, già invocato nella precedente pronuncia n. 22438/2018, di effettività della tutela giurisdizionale, cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali.
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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6477 depositata il 12 marzo 2024, “salva” il ricorso redatto con modalità telematiche ma privo della firma digitale qualora sia possibile desumere la paternità dell'atto da altri elementi “qualificanti”.
La questione controversa
L'Agenzia delle Entrate, per il tramite del suo difensore ex lege (l'Avvocatura Generale dello Stato), ricorreva in Cassazione avverso una sentenza di secondo grado che l'aveva vista soccombere in una lite relativa ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La parte privata, controricorrente nel giudizio di legittimità, aveva evidenziato come il ricorso introduttivo fosse un “nativo digitale”, ovvero redatto e interamente confezionato in ambiente informatico, e così notificato dall'Avvocatura alla contribuente senza, però, la firma digitale dell'avvocato dello Stato il cui nominativo era speso in calce al ricorso stesso, quale patrono erariale.
A conforto di ciò, la controricorrente produceva un CD, contenente la PEC di notificazione ricevuta, in formato .xml, che confermava come il ricorso fosse privo di firma digitale. L'eccezione di nullità insanabile/inesistenza veniva supportata con ...
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