martedì 12/03/2024 • 16:42
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 marzo 2024 n. 69, ha precisato che il Gruppo IVA è di per sé irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, non presenta alcuna dichiarazione per essi, né sarebbe legittimato a manifestare una qualche volontà dei propri partecipanti in tale ambito.
redazione Memento
Il Gruppo IVA L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 12 marzo 2024 n. 69, ha ricordato che: il Gruppo IVA è un soggetto passivo d'imposta collettivo [...] costituito a seguito di una opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter DPR 633/72; a seguito della costituzione gli aderenti al Gruppo perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d'imposta dotato di un proprio numero di partita IVA, con l'effetto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA, avendo come controparte un soggetto non partecipante al Gruppo medesimo, si considerano effettuate (o acquisite) dal Gruppo stesso. Tale principio vale anche per le importazioni/esportazioni e gli acquisti/cessioni intracomunitarie posti in essere da membri del Gruppo, che si reputano effettuate da e verso il Gruppo stesso; gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell'imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano solo in capo al Gruppo IVA. Tutti gli adempimenti citati sono assolti dal ''rappresentante di gruppo'', mentre gli adempimenti inerenti la documentazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere dal Gruppo, secondo le disposizioni in materia di IVA (mediante emissione della fattura o degli alternativi strumenti di certificazione fiscale), possono essere assolti dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, alternativamente ed indifferentemente. È rimessa quindi agli interessati la scelta di individuare il soggetto che deve farsi carico dell'osservanza dei predetti obblighi, secondo i modelli organizzativi ritenuti più adeguati, accentrando gli adempimenti in capo al rappresentante del Gruppo, oppure demandandone l'esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni: in tale seconda ipotesi, la contabilità tenuta da ciascun partecipante costituirà una sorta di un registro sezionale, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di Gruppo. Da questo quadro emerge come la riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 D.Lgs. 127/2015 non sia applicabile al Gruppo IVA ed ai suoi aderenti. Termini di accertamento Se da un lato i membri del gruppo non possono considerarsi ''soggetti passivi d'imposta'', venendo tale qualificazione assunta ai fini IVA dal gruppo stesso e risultando quindi esclusa in radice l'applicabilità del richiamato articolo 3 del D.Lgs. 127/2015 dall'altro, il Gruppo IVA è di per sé irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, non presenta alcuna dichiarazione per essi, né sarebbe legittimato a manifestare una qualche volontà dei propri partecipanti in tale ambito. Al dato sistematico-letterale va aggiunto che una diversa interpretazione darebbe luogo ad un impianto normativo irrazionale, in cui la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento in capo a Tizio sarebbe determinata dal comportamento del terzo Caio (si pensi a quell'unica società del Gruppo IVA che, agendo per tale soggetto passivo d'imposta, accetti od effettui pagamenti non tracciabili superiori ad euro 500 pregiudicando tutti gli altri partecipanti, ovvero al rappresentante di gruppo che dia istruzioni contrarie alla tracciabilità, rendendo vano il comportamento dei membri più virtuosi). Fonte: Risp. AE 12 marzo 2024 n. 69
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