La Rottamazione-quater delle cartelle
In tema di Rottamazione-quater delle cartelle, con riferimento alla prima e alla seconda rata, si evidenzia che il DL 145/2023 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2023, ha previsto all'art. 4-bis (introdotto dalla Legge di conversione) che per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 1 c. 231 e ss. L. 197/2022, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.
Inoltre, al DL 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (DL Milleproroghe), è stato inserito, dopo l'articolo 3, l'articolo 3bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della rottamazione-quater al 15 marzo 2024), secondo cui "il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'art. 1 c. 232 L. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso art. 1 della L. 197/2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto art. 1 L. 197/2022".
La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che nella risposta all'interpello non si esprime alcuna valutazione in merito all'esistenza o meno in capo all'istante dei presupposti sostanziali per partecipare alla definizione descritta, né è possibile individuare quali siano i debiti iscritti a ruolo oggetto di definizione, cui sono destinate le somme ottenute dal piano di riparto, non essendo tali questioni oggetto del presente interpello.
Ciò detto, stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa considerarsi ''tempestivo'', ancorché intervenuto prima dell'entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.
Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell'istante per non aver versato le rate - sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.
Quanto alla corretta imputazione delle somme finora versate alle rate dovute per la definizione dei ruoli, non trattandosi di una questione di natura interpretativa ma gestionale, sarà cura dell'istante rivolgersi al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per avere indicazioni in merito alla corretta gestione del piano di rateizzazione.
Fonte: Risp. AE 12 marzo 2024 n. 68