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martedì 12/03/2024 • 16:01

Fisco LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Rottamazione-quater: quando il versamento si considera tempestivo

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 marzo 2024 n. 68, ha fornito chiarimenti in tema di Rottamazione-quater. Quando è tempestivo il versamento effettuato dall'istante?

a cura di

redazione Memento

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La Rottamazione-quater delle cartelle

In tema di Rottamazione-quater delle cartelle, con  riferimento alla  prima  e  alla  seconda  rata,  si  evidenzia  che il  DL 145/2023 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  dalla L. 191/2023, ha previsto all'art. 4­-bis (introdotto dalla Legge di  conversione) che per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla  definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 1 c. 231 e ss. L. 197/2022, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Inoltre,  al DL 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (DL Milleproroghe), è stato inserito, dopo l'articolo 3, l'articolo 3bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della rottamazione-quater al 15 marzo 2024), secondo cui "il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'art. 1 c. 232 L. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso art. 1 della L. 197/2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto art. 1 L. 197/2022".

La risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che nella risposta all'interpello non si esprime alcuna  valutazione  in  merito  all'esistenza  o  meno  in  capo  all'istante  dei  presupposti sostanziali per partecipare alla definizione descritta, né è possibile individuare  quali siano i debiti iscritti a ruolo oggetto di definizione, cui sono destinate le somme  ottenute dal piano di riparto, non essendo tali questioni oggetto del presente interpello.

Ciò  detto,  stante  i  richiamati  interventi  normativi,  con  il  solo  riguardo  al  versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa considerarsi ''tempestivo'', ancorché intervenuto prima dell'entrata in vigore delle norme  che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che ­ essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell'istante per non aver versato le  rate - sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.

Quanto  alla  corretta  imputazione  delle  somme  finora  versate  alle  rate  dovute  per  la  definizione  dei  ruoli,  non  trattandosi  di  una  questione  di  natura  interpretativa  ma gestionale, sarà cura dell'istante rivolgersi al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per avere indicazioni in merito alla corretta gestione del piano di rateizzazione.

Fonte: Risp. AE 12 marzo 2024 n. 68

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