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mercoledì 13/03/2024 • 06:00

Lavoro In vista del 18 marzo

Certificazione Unica 2024: ultimo invio ai forfetari

Il D.Lgs. 1/2024, nell’ambito della Riforma fiscale, semplifica gli adempimenti dei sostituti di imposta che si avvalgono delle prestazioni di soggetti che applicano il regime dei minimi o dei forfetari, eliminando l’obbligo di rilascio della CU nei loro confronti. La novità decorre dall’anno d’imposta 2024 e per quest’anno i sostituti d’imposta sono ancora tenuti a consegnare e a trasmettere la CU.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con il modello di Certificazione Unica (CU) il sostituto d'imposta che ha corrisposto somme ai contribuenti che adottano il regime forfetario (art. 1, co. 54 – 89, Legge 190/2014 e ss.mm.) o di vantaggio (c.d. ex minimi di cui all'art. 27 DL 98/2011) certifica l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nell'anno, anche se non sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto. Si ricorda che i predetti sostituti hanno l'obbligo di consegnare al percettore delle somme, il modello sintetico di Certificazione Unica entro il 16 marzo di ogni anno (quest'anno 18 marzo perché il 16 cade di sabato). Alla consegna del modello, si aggiunge l'obbligo per il sostituto d'imposta di trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello ordinario della certificazione. Tale adempimento, per effetto dell'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR 322/1998, prevede che le CU siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770), vale a dire entro il 31 ottobre.

L'adempimento consente all'Amministrazione finanziaria di esercitare il controllo sulle somme corrisposte ai contribuenti che adottano i regimi sostitutivi dell'IRPEF e delle relative addizionali, che beneficiano di particolari semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito, tra cui l'esonero dall'obbligo di registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili. Difatti, la compilazione del modello di Certificazione Unica, richiede l'indicazione nel punto 4 del quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” dell'intero importo lordo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto; il medesimo importo deve essere indicato anche al punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.

Le semplificazioni

A decorrere dall'anno d'imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi comunque denominati a contribuenti che applicano il regime forfetario o di vantaggio, sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica e della relativa trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate (art. 3, D.Lgs. 1/2024, che ha aggiunto il comma 6-septies all'art. 4 D.P.R. 322/1998). La semplificazione, quindi, si applica ai compensi corrisposti nell'anno d'imposta 2024 e riguarda il modello CU 2025; mentre, per quest'anno, le regola da applicare restano le stesse del passato.

La semplificazione è stata adottata grazie all'estensione generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2024, anche ai soggetti che applicano i menzionati regimi sostitutivi; ciò consente all'Amministrazione finanziaria di rilevare automaticamente i dati dal Sistema di Interscambio rendendo superflua la trasmissione delle CU.

Novità CU 2025 lavoratori autonomi

L'art. 19 D. Lgs. 1/2024, come anticipato, ha introdotto una serie di misure finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e prevede, tra queste, che a partire dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti). A tal fine, l'Agenzia utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta.

Ciò ha generato alcune perplessità sull'effettiva scadenza per la trasmissione dei modelli. Con la risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per l'anno d'imposta 2023 i modelli CU contenenti redditi non dichiarabili con il modello 730 potranno essere trasmessi telematicamente entro il 31 ottobre 2024.

L'Agenzia ha infatti ricordato che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest'anno solo in forma sperimentale e i dati saranno evidenziati nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata o con appositi avvisi nell'applicativo web dedicato.

Ad ogni modo, l'Agenzia ha invitato (non si tratta quindi di un obbligo) i sostituti d'imposta ad attivarsi per trasmettere le certificazioni entro il prossimo 18 marzo, in modo da poterle mettere a disposizione dei contribuenti, dei CAF e dei professionisti per agevolarli nell'adempimento dichiarativo.

Dal prossimo anno, invece, la trasmissione delle certificazioni contenenti redditi dichiarabili sia con il modello 730 sia con il modello Redditi persone fisiche, compresi i redditi di lavoro autonomo, dovrà avvenire entro il 16 marzo. Infine, l'Agenzia specifica che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d'imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

2024 (anno d'imposta 2023)

Consegna

Trasmissione all'Agenzia Entrate

CU dipendenti e assimilati, pensionati o contenenti redditi dichiarabili con la dichiarazione precompilata

18.03.2024

18.03.2024

CU autonomi e professionisti (anche forfetari o minimi)

18.03.2024

31.10.2024

2025 (anno d'imposta 2024)

Consegna

Trasmissione all'Agenzia Entrate

CU dipendenti e assimilati, pensionati o contenenti redditi dichiarabili con la dichiarazione precompilata

17.03.2025

17.03.2025

CU autonomi e professionisti

17.03.2025

17.03.2025

CU contenenti redditi non dichiarabili con 730 o Redditi PF

17.03.2025

31.10.2025

CU a soggetti forfetari/minimi

Esonero

Esonero

Criteri generali sempre applicabili

Per i lavoratori dipendenti cessati dal rapporto di lavoro, la consegna del modello di Certificazione Unica deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.

Si ricorda, inoltre, che la consegna della CU può essere effettuata anche con modalità elettroniche, purché il sostituto d'imposta verifichi che il destinatario sia in grado di entrare nella disponibilità della medesima, vale a dire che sia dotato di strumenti necessari a ricevere la certificazione ed a stamparla. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, a condizione che ciò avvenga previa verifica della sussistenza, per ciascun percipiente, delle condizioni sopra citate (Ris. AE 21 dicembre 2006 n. 145). La consegna in formato elettronico è esclusa nelle ipotesi in cui il sostituto debba rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Riguardo al soggetto incaricato della trasmissione, non mutano le regole fino ad oggi applicate, che impongono l'utilizzo di modalità esclusivamente telematiche da parte:

  • del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione, che vi provvede in autonomia;
  • di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, c. 3, DPR 322/98 e successive modificazioni.

A riguardo, è utile sottolineare che il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Più precisamente, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file (prima ricevuta) e successivamente fornisce una seconda ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti. In assenza di errori o dello scarto del flusso inviato, soltanto la seconda ricevuta costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione.

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a cura di

redazione Memento

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