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martedì 12/03/2024 • 14:57

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Erogazioni al Terzo settore: aggiornate le FAQ

Il 12 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in tema di erogazioni agli Enti del Terzo Settore, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1° marzo 2024 che fissa al 4 aprile il termine entro cui inviare alle Entrate i dati relativi alle erogazioni ricevute nel 2023.

a cura di

redazione Memento

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In tema di erogazioni agli Enti del Terzo Settore, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ.

Tipologia di ente

Nelle nuove specifiche tecniche, allegato al Provv. AE 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno.

È stato chiarito che per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all'Agenzia. Di conseguenza l'ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

  • Onlus;
  • organizzazione di volontariato;
  • fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
  • fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall'art. 83 c. 1 e 2 D.Lgs. 117/2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l'esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

Donatore continuativo

L'espressione “donatori continuativi” individua i donatori fidelizzati che donano in maniera ricorsiva, a nulla rileva il sistema di versamento utilizzato dal donatore. La ratio dell'inserimento di questa espressione nel DM 1° marzo 2024, è quella di agevolare i soggetti individuati da tale decreto prevedendo l'obbligo di comunicazione per quei donatori di cui gli stessi abbiano a disposizione i dati necessari a consentire la precompilazione della dichiarazione.

Codice fiscale del donante

Il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è un dato obbligatorio da inserire nel flusso con cui trasmettere, all'Agenzia delle entrate, i dati relativi alle erogazioni liberali (campo 2 del record di dettaglio delle erogazioni). Qualora l'ente abbia a disposizione il dato del C.F. del soggetto erogante, perché ad esempio è un donatore continuativo, allora deve trasmettere i dati all'Agenzia, indipendentemente da come l'ente abbia acquisito tale informazione.

In caso di conto cointestato, se non è possibile, in base ai documenti e alle informazioni disponibili, individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l'onere, l'erogazione va divisa tra gli intestatari del conto al 50%. Se, invece, l'ente è in possesso dell'informazione relativa al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, dovrà comunicare soltanto tale codice fiscale con il relativo importo dell'erogazione liberale.

Dati della carta di credito

Se i dati anagrafici dell'intestatario della carta di credito sono diversi rispetto ai dati anagrafici del donatore, la detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l'onere, pertanto al titolare della carta di credito.

Data di trasmissione

Ai fini della trasmissione all'AE, fa fede la data in cui la donazione è stata effettuata e non quella di accredito della stessa sul conto dell'ente.

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