martedì 12/03/2024 • 13:13
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 11 marzo 2024 n. 65, ha chiarito che le somme corrisposte come indennità di esproprio di titoli esteri, comprensive degli interessi legali maturati, non sono imponibili in Italia.
redazione Memento
Con la risposta n. 65 dell'11 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte come indennità di esproprio di titoli esteri, comprensive degli interessi legali maturati, non sono imponibili in Italia in quanto finalizzate a reintegrare la perdita patrimoniale (danno emergente). Esproprio dei titoli Nell'ordinamento italiano non è previsto l'istituto dell'esproprio dei titoli, pertanto trovano applicazione i principi generali in materia di imposizione dei redditi previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi. In particolare, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (art. 6 c. 2 DPR 917/86). In conclusione, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi sono imponibili (sostituzione del c.d. lucro cessante), mentre non lo sono le indennità che mirano risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente) (cfr. tra le altre Ris. AE 22 aprile 2009 n. 106/E e Ris. AE 7 dicembre 2007 n. 356/E). Corresponsione indennizzi Con riferimento alla rilevanza reddituale degli indennizzi corrisposti per effetto di controversie verso istituti bancari, l'Amministrazione finanziaria ha fornito specifici chiarimenti in passato. In particolare, nella Ris. AE 12 gennaio 2017 n. 3/E è stato chiarito il trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal fondo di solidarietà a favore dei risparmiatori vittime della risoluzione degli istituti di credito. Tale documento di prassi ha riconosciuto la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, degli indennizzi ricevuti dagli investitori in quanto le somme erano state erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (danno emergente), ai sensi dell'art. 6 c. 2 DPR 917/86. Ad analoghe conclusioni perviene la successiva Ris. AE 18 dicembre 2017 n. 153/E relativa ad accordi transattivi stipulati tra una banca ed i propri soci/investitori laddove, pur in mancanza di una specifica norma disciplinante il riconoscimento degli indennizzi ''forfetari'', è stato precisato che le somme sono comunque preordinate a soddisfare le medesime esigenze sottese alla erogazione dell'Indennizzo a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito. Nel caso di specie, due coniugi hanno acquistato delle obbligazioni emesse da un istituto di credito olandese e dalla sua holding. Successivamente, per far fronte alla crisi delle banche emittenti, il governo olandese ha disposto l'esproprio delle obbligazioni, riconoscendo ai coniugi istanti un indennizzo che è risultato essere inferiore sia al valore nominale dei titoli sia al loro costo di acquisto. Tale indennizzo, insieme agli interessi, sarà erogato dall'Olanda senza alcuna ritenuta o imposta, a prescindere dalla nazionalità dell'obbligazionista espropriato. Come chiarito dall'AE, tale indennizzo non è imponibile nemmeno in Italia. Fonte: Risp. AE 11 marzo 2024 n. 65
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