lunedì 11/03/2024 • 13:10
È stato pubblicato in GU 9 marzo 2024 n. 58 il Decreto 1° marzo 2024 del MEF che prevede il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate relativa alle erogazioni liberali a favore degli ETS effettuate nel 2023.
redazione Memento
Con il decreto del MEF del 1° marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2024, è stato previsto che ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, le comunicazioni relative alle erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore effettuate nel corso del 2023 devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo giovedì 4 aprile 2024. Si ricorda che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78 c. 25 e 25-bis L. 413/91, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. I soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere in via telematica all'AE la comunicazione con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/2017, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro. I soggetti che hanno effettuato la comunicazione, comunicano, inoltre, l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata. Nella comunicazione vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/97; non vanno, invece, indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti. A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, le disposizioni del decreto si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 83 c. 1-4 D.Lgs. 117/2017, ferme restando le disposizioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Fonte: DM 1° marzo 2024 (GU 9 marzo 2024 n. 58)
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