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venerdì 08/03/2024 • 17:06

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Sismabonus: asseverazione tardiva e remissione in bonis

Nell'ambito della remissione in bonis per tardiva asseverazione ai fini del Sismabonus, se la sanzione viene corrisposta dopo la trasmissione del Modello di comunicazione per l'opzione per lo sconto in fattura, il contribuente può comunque procedere con la cessione dei crediti.

a cura di

redazione Memento

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Con Risp. 8 marzo 2024 n. 64, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito della remissione in bonis per tardiva asseverazione ai fini del Sismabonus, se la sanzione viene corrisposta dopo la trasmissione del modello di comunicazione per l'opzione per lo sconto in fattura, il contribuente può comunque procedere con la cessione dei crediti. Tale cessione sarà successiva rispetto alla regolarizzazione della tardiva asseverazione ed è possibile solo se l'ultimo cessionario non ha ancora utilizzato i crediti acquisiti e provvede nei termini ad inviare la comunicazione dei crediti non utilizzabili, e la stessa viene accolta (secondo la procedura di cui all'art. 25 DL 104/2023).

Interventi di riduzione sismica

Per gli interventi di riduzione sismica, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del DM 28 febbraio 2017 (art. 119 c. 13 lett. b DL 34/2020).

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori (DM 9 gennaio 2020).

Asseverazione

Per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sismabonus, ma solamente all'agevolazione per ristrutturazione (Circ. AE 25 luglio 2022 n. 28/E). È, però, concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis (art. 2 c. 1 DL 16/2012) rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione (art. 2 ter DL 11/2023) entro la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui all'art. 121 DL 34/2020.

Nel caso di specie, la remissione in bonis è stata perfezionata con il versamento della somma dopo la trasmissione del modello di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, pertanto la stessa non produce gli effetti disposti dalla norma.

Se, però, l'ultimo cessionario non ha ancora utilizzato i crediti acquisiti e provvede nei termini indicati ad inviare la ''comunicazione dei crediti non utilizzabili'', e la stessa viene accolta, rendendo di fatto priva di effetti la cessione, si ritiene che l'istante possa, successivamente, procedere con la cessione dei crediti che, per l'effetto, risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione (art. 25 DL 104/2023).

Fonte: Risp. AE 8 marzo 2024 n. 64

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