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sabato 09/03/2024 • 06:00

Lavoro Accertamento contributivo

Decreto PNRR: le strategie per l’emersione del lavoro sommerso

Il Decreto PNRR adotta alcune misure finalizzate al rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo, dal ravvedimento operoso al pagamento rateale.

di Marianna Russo - Ricercatrice di diritto del lavoro presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'art. 30 del decreto-legge PNRR e la promozione del lavoro regolare

Rendere maggiormente vantaggiosa l'emersione del lavoro sommerso può risultare una strategia efficace per contrastare le numerose violazioni in materia e promuovere il lavoro regolare. Questo è lo spirito che permea l'art. 30 del decreto-legge PNRR, DL 19/2024, entrato in vigore il 2 marzo.

Le disposizioni normative introdotte – che saranno operative dal primo settembre 2024 – incidono sull'art. 116 l. n. 388/2000, apportando numerose modifiche, nell'ottica del rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.

Il ravvedimento operoso

Il ripristino spontaneo della legalità violata – noto come ravvedimento operoso – è un istituto giuridico frequentemente utilizzato in ambito amministrativo tributario. Potrebbe, perciò, rivelarsi efficace anche in ambito previdenziale-assicurativo, offendo la possibilità ai datori di lavoro trasgressori di provvedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse prima che intervengano accertamenti ispettivi o contestazioni da parte degli enti previdenziali e assicurativi.

In tale prospettiva, il comma 1 dell'art. 30 DL PNRR stabilisce che, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro non sia tenuto a versare la maggiorazione prevista dalla legge (art. 116, comma 8, l. n. 388/2000), se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente, cioè prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nella stessa ottica rientra l'aggravio previsto per le ipotesi di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, realizzate con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, ma non sia seguita tempestivamente dal versamento dei contributi o premi (ossia nel termine di trenta giorni), viene applicata una maggiorazione: “il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti”.

Il mancato o ritardato pagamento causato da incertezze giurisprudenziali o amministrative

Quando il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi deriva da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo e questo viene successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi o premi entro il termine fissato dagli enti impositori. In questi casi, la disposizione normativa introdotta dal decreto-legge PNRR non menziona più la sanzione civile e la maggiorazione di 5,5 punti, ma fa riferimento soltanto agli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., che risultano meno gravosi.

Il versamento rateale

In caso di pagamento dei premi e contributi in forma rateale, l'applicazione delle misure agevolate previste dalle nuove disposizioni normative è subordinata al versamento della prima rata.

Qualora, però, si verifichi il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano la sanzione civile e la maggiorazione di cui all'art. 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge 388/2000.

Trattamenti più favorevoli

Il comma 4 dell'art. 30 del decreto-legge PNRR ribadisce il principio del c.d. favor rei, in quanto conferma l'applicazione del trattamento più favorevole per il trasgressore. Infatti, stabilisce che “sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente” rispetto a quelli introdotti dalle nuove disposizioni normative.

Maggiori informazioni per i contribuenti

Al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, dal primo settembre 2024 l'INPS metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari (ad es., consulenti del lavoro), le informazioni in suo possesso, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Verranno anche fornite tutte le informazioni sui livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi.

Anche i contribuenti potranno segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti, in modo da inquadrare la situazione aziendale nella maniera più completa e attendibile.

La circolazione e lo scambio di tali dati avverranno tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, proprio per facilitarne la fruibilità.

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