venerdì 08/03/2024 • 12:41
Con Risp. 8 marzo 2024 n. 63, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile al docente part-time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 63 dell'8 marzo 2024, ha chiarito che dopo l'assunzione statale il docente che intende continuare con regolarità a impartire lezioni private e ripetizioni deve mantenere la partita IVA e valutare se: continuare ad applicare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15%, senza applicazione dell'IVA, ma con obbligo di fatturazione in alternativa; applicare il regime speciale di cui alla L. n. 145/2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 n. 20) DPR 633/72 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi dell'art. 36bis DPR 633/72). Compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni Ai sensi dell'art. 1 c. 13-16 L. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extraprofessionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). È possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari (Circ. AE 10 aprile 2019 n. 8/E). Trattamento IVA Circa la disciplina IVA, la citata normativa di riferimento (art. 1 c. 13-1 L. 145/2018) non prevede nulla, pertanto si applicano le regole ordinarie secondo le quali occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati dall'art. 1 DPR 633/72. Ai sensi dell'art. 3 DPR 633/72 costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo, pertanto, integra il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta. Più precisamente, l'art. 10 c. 1 n. 20) DPR 633//2 prevede che sono esenti da IVA le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Quanto al presupposto soggettivo, l'abitualità presuppone che il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale. Nel caso di specie, appare rilevante la circostanza che l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza abitualmente' con apertura di partita Iva e dichiari che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come docente statale, continuare a farlo con ''regolarità'' svolgendo ''5/6 lezioni a settimana''. Fonte: Risp. AE 8 marzo 2024 n. 63
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