sabato 09/03/2024 • 06:00
In adempimento alle disposizioni di matrice UE, la PA italiana deve rispettare i termini massimi di pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002. La tempestività dei pagamenti della PA è stata oggetto anche di uno specifico inserimento fra gli obiettivi del PNRR: l'obiettivo 1.11 prevede che si garantisca entro il 31.12.2023 un tempo medio di pagamento di 30 giorni.
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Già dal 2012 la Ragioneria Generale dello Stato ha attivato la piattaforma dei crediti commerciali – sistema PCC – al fine di:
Gli enti, dunque, hanno l'obbligo di iscriversi al sistema PCC, godendo del beneficio di poter monitorare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinto per scadenza e per creditore; d'altra parte, la Ragioneria dello Stato ha la possibilità di monitorare in modo continuo la formazione e l'estinzione dei debiti commerciali di tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Nei primi anni di funzionamento, il sistema PCC si è rivelato utile soprattutto per i creditori degli enti: attraverso il PCC avevano la possibilità di certificare il proprio credito al fine di smobilizzarlo con le modalità tipiche dei crediti commerciali (factoring, cessioni, ecc.).
Ma il sistema è stato progressivamente affinato, e collegato opportunamente con il Sistema SIOPE+, che censisce tutte le movimentazioni contabili della P.A.
A partire dal 1° ottobre 2018, tutti gli ordini di incasso e pagamento trasmessi al tesoriere transitano attraverso il sistema SIOPE+, e vengono acquisiti automaticamente dal sistema PCC; ma se affluiscono al sistema in via del tutto automatica i flussi derivanti dal servizio di fatturazione elettronica, devono essere invece integrati dagli enti con inserimento manuale i dati relativi alle fatture non elettroniche ed agli impegni contabili non assistiti da fatture.
Le funzionalità presenti sul sistema della Ragioneria Generale dello Stato hanno ormai raggiunto un elevato livello di sofisticazione: gli enti devono accedere, segnalando anche le singole Unità Organizzative interne che dispongono le liquidazioni ed i pagamenti del debito commerciale.
E le singole U.O. hanno l'onere di comunicare la non liquidabilità delle fatture (ad esempio per motivi di non conformità o di contestazione) ovvero l'esclusione di quelle che non devono concorrere al calcolo dei tempi medi di pagamento ed alla determinazione dello stock di debito scaduto (ad esempio le fatture di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione).
Obiettivi del sistema PCC
L'utilizzo del sistema PCC consente agli enti di:
Ogni anno, a partire dal 2022, entro il 28 febbraio ed anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, gli enti devono procedere ad accantonare alla Missione 20 della Spesa un Fondo di Garanzia Debiti Commerciali sul quale non è possibile adottare impegni; l'obbligo di calcolo dell'accantonamento scatta se:
È assai importante verificare che l'accantonamento a FGDC sia adeguato nel corso dell'esercizio in caso di variazioni di stanziamento della spesa per acquisto beni e servizi.
Al termine dell'esercizio il FGDC confluisce negli accantonamenti del Risultato di Amministrazione e non può essere liberato prima dell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di riduzione dello stock di debito e di tempi di pagamento.
Gli organi di revisione dovranno dunque esercitare un attento controllo sia sulla corretta alimentazione del PCC che sul calcolo del FGDC, sulle sue variazioni obbligatorie in corso di esercizio e sul suo corretto accantonamento nel risultato di amministrazione.
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