venerdì 08/03/2024 • 06:00
Si conclude la serie video sulle tematiche più controversie del mondo del lavoro. Al lavoratore in trasferta può essere riconosciuta un’indennità, o diaria, che gode di un regime di esenzione fiscale e contributiva entro una certa soglia. Tale soglia è immutata da più di 25 anni ed è ormai del tutto inadeguata a coprire le spese sostenute dal lavoratore.
Al lavoratore che svolge la sua attività in un luogo diverso dalla sede abituale di lavoro può essere riconosciuto il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio sostenute (c.d. rimborso a piè di lista) oppure un’indennità di trasferta, o diaria, a forfait il cui importo è normalmente stabilito dalla contrattazione collettiva o dalla regolamentazione aziendale. Se la trasferta si svolge in un comune diverso da quello della sede abituale di lavoro, la diaria gode di un regime di esenzione da prelievo fiscale e contributivo entro una determinata soglia (euro 46,48 in Italia, euro 77,47 per spostamenti all’estero). La quota della diaria che eccede tale soglia è soggetta a ordinario prelievo. Questi valori sono immutati da più di 25 anni e sono ormai del tutto inadeguati a coprire le spese sostenute dal lavoratore per mangiare e per dormire in trasferta.
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