giovedì 07/03/2024 • 12:54
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 7 marzo 2024 n. 62, ha chiarito che le somme versate dal personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita e oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata.
redazione Memento
Con la risposta n. 62 del 7 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme versate dal personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita e oggetto di restituzione, in quanto il personale non aveva il titolo per beneficiare del regime, sono da assoggettare a tassazione separata. Si ricorda, infatti, che per il personale assunto entro il 31 dicembre 2000 è prevista la facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei servizi statali civili e militari prestati nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita (art. 1 L. 1368/65). In relazione al personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, invece, si applicano le disposizioni del regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previsto dalle disposizioni del DPCM 20 dicembre 1999 in virtù dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali. Contributi previdenziali ed assistenziali Si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del D.Lgs. 565/96. I contributi di cui all'art. 30 c. 2 L. 101/89 sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti (art. 10 c. 1 lett. e DPR 917/86). Sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento (Ris. AE 12 settembre 2002 n. 298/E). I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, pertanto, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione. La tassazione separata L'imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (art. 17 c. 1 lett. n bis DPR 917/86). Nel caso in esame, pertanto, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l'Istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare del suddetto regime, le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata ai sensi della predetta lettera n bis). Per completezza, si osserva che, ai sensi dell'art. 17 c. 3 DPR 917/86, per i redditi indicati alle lettere da g) a nbis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Fonte: Risp. AE 7 marzo 2024 n. 62
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