lunedì 11/03/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Dogane non può procedere alla rettifica della classificazione doganale “a tavolino”, ossia in assenza di prove concrete e specifiche sulle caratteristiche tecniche dei prodotti importati.
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Illegittima la rettifica della classificazione doganale operata “a tavolino” e in assenza di concrete prove da parte dell'Agenzia delle Dogane (CGT II Lombardia 7 febbraio 2023 n. 487). Tale principio si basa sull'istituto dell'onere della prova, secondo cui spetta all'ente impositore dimostrare la correttezza della sua decisione in merito alla classificazione doganale. La vicenda analizzata dalla Corte riguardava la contestazione della classificazione doganale mossa nei confronti di una società che aveva importato alcuni pannelli indicatori a diodi led, dichiarando la voce doganale 8531 2020 90 (pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi - LCD o a diodi emettitori di luce - LED). In sede di accertamento suppletivo e di rettifica, l'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto, invece, che i suddetti prodotti dovessero essere classificati con la differente voce doganale 8529 9092 99, con conseguente applicazione di un dazio pari al 5%. L'Agenzia non aveva, tuttavia, dimostrato le specifiche caratteristiche tecniche che avrebbero giustificato l'applicazione di un diverso codice tariffario. La rettifica della classificazione doganale Grava sull'Agenzia delle Dogane ...
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