giovedì 07/03/2024 • 11:23
Il Ministero del Lavoro, con DM 18 gennaio 2024 pubblicato in GU 6 marzo 2024 n. 55, definisce le misure formative che consentono di accedere al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere».
redazione Memento
Con il DM 18 gennaio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2024 n. 55, il Ministero del Lavoro definisce le misure formative che consentono di accedere al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere» nonché le modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse in favore delle regioni, in qualità di amministrazioni attuatrici degli interventi. Le regioni programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi previsti dalla normativa. Apposite linee guida saranno predisposte prossimamente dal Ministero del Lavoro al fine di orientare la qualità della programmazione e della progettazione delle attività di formazione. Gli interventi devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025. Quali costi sono esclusi Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento del Fondo tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione. Le risorse stanziate Per il finanziamento delle attività sono destinati al Fondo € 3.000.000,00 per l'anno 2022. Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive nell'anno 2021 e prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione pari a € 27.000,00. Modalità di erogazione delle risorse Le risorse sono erogate da parte del Ministero del Lavoro secondo la seguente modalità: un acconto pari al 75% del contributo assegnato è erogato previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione; la restante quota nel limite del 25% è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. N.B. La mancata trasmissione della documentazione entro il 30 giugno 2024 autorizza il Ministero del Lavoro all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto. La rendicontazione degli interventi di cui al presente decreto deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Fonte: DM 18 gennaio 2024
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Marco Tuscano
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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