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giovedì 07/03/2024 • 06:00

Finanziamenti LA CIRCOLARE ASSONIME

Aiuti di Stato de minimis: nuove soglie per le imprese secondo Assonime

La Circ. 5 marzo 2024 n. 5 di Assonime svela le modifiche sui regolamenti de minimis. Quali sono gli impatti e le opportunità per professionisti e imprese?

di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale

+ -
  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la circolare del 5 marzo 2024, Assonime ha portato alla luce le novità introdotte dai regolamenti della Commissione Europea riguardanti gli aiuti di Stato de minimis. Questi aggiornamenti segnano un momento significativo per professionisti e imprese, delineando un paesaggio normativo evoluto che promette di influenzare le dinamiche competitive e le strategie aziendali all'interno del mercato unico europeo.

I regolamenti de minimis n. 2023/2831 e n. 2023/2832 emergono come pilastri di questa riforma, sostituendo le versioni precedenti scadute alla fine del 2023. In vigore fino al 2030, queste nuove norme espandono significativamente le possibilità per le imprese di ricevere sostegni finanziari, senza che questi siano considerati aiuti di Stato suscettibili di influenzare il libero scambio e la concorrenza leale tra gli Stati membri. Uno degli aspetti più rivoluzionari di questi aggiornamenti è l'incremento dei massimali di aiuto per singola impresa. Con il regolamento generale, è ora possibile ottenere fino a 300.000 euro di aiuti de minimis nel triennio considerato, cifra che rappresenta una netta crescita rispetto ai limiti precedentemente imposti.

Ancora più significativo è il balzo per gli aiuti de minimis SIEG, destinati alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale: il tetto è stato elevato a 750.000 euro, fornendo così un margine finanziario ben più ampio per lo sviluppo e l'espansione delle attività.

Al di là dell'aumento dei massimali, la circolare Assonime mette in luce l'allineamento e la revisione delle modalità di calcolo di questi limiti, così come un'espansione dell'ambito di applicazione e un inasprimento degli obblighi di trasparenza. Questi cambiamenti non solo allargano le opportunità per le imprese di accedere a forme di sostegno economico cruciale, ma introducono anche un quadro normativo più chiaro e stringente, volto a garantire che tali aiuti siano concessi e utilizzati nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

Per professionisti e imprese, comprendere a fondo queste novità non è solo una questione di conformità; rappresenta un'opportunità strategica per sfruttare al meglio le nuove possibilità offerte e navigare con successo il panorama competitivo europeo.

La circolare n. 5 di Assonime si configura, pertanto, come una risorsa essenziale per chi cerca di rimanere all'avanguardia nel contesto economico attuale, fornendo le chiavi di lettura necessarie per interpretare e applicare al meglio le nuove normative sugli aiuti de minimis. L'ambito di applicazione dei regolamenti de minimis 2023/2831 e 2023/2832 si distingue per la sua vastità e precisione, mirando a garantire che gli aiuti siano distribuiti in modo equo e senza distorsioni al mercato interno. Questi regolamenti si applicano a una gamma ampia di settori economici, con alcune eccezioni ben definite che mirano a preservare l'integrità e l'obiettivo dei sostegni finanziari de minimis. Un elemento notevole di questi aggiornamenti normativi è l'inclusione delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questa mossa rappresenta un significativo allargamento dell'ambito di applicazione, consentendo a tali imprese di beneficiare di limiti de minimis più elevati, in linea con le imprese del settore agricolo. Questo allineamento riflette la volontà di trattare analogamente attività che condividono similitudini sostanziali, facilitando così un approccio più omogeneo al sostegno delle diverse filiere produttive. La revisione normativa ha inoltre portato a una piena integrazione del settore dei trasporti nell'ambito dei regolamenti de minimis, eliminando le restrizioni precedenti che imponevano un massimale inferiore per le imprese di trasporto merci su strada per conto terzi e escludevano determinate tipologie di aiuti. Questa modifica segna un passo avanti nell'offrire pari opportunità di accesso agli aiuti finanziari a tutti i settori economici, senza discriminazioni basate sulle dimensioni medie delle imprese o sul tipo di attività svolta. Tuttavia, l'articolo 1 dei regolamenti stabilisce delle esclusioni chiare, tra cui gli aiuti a imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli o della pesca e dell'acquacoltura, nonché aiuti legati direttamente all'esportazione o all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

La nozione di impresa unica

La nozione di impresa unica gioca un ruolo cruciale nel contesto dei regolamenti de minimis, in quanto stabilisce i criteri per l'aggregazione delle soglie di aiuto e per la valutazione della compatibilità degli aiuti concessi con le norme sulla concorrenza dell'Unione Europea. Questa nozione, rimasta invariata rispetto al precedente regolamento 1407/2013 e ora estesa anche al regolamento de minimis SIEG, si fonda su una definizione ampia di impresa, così come elaborata dalla giurisprudenza europea. Questa definizione comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica o modalità di finanziamento. L'inclusione di soggetti che detengono il controllo di una società e partecipano alla sua gestione, direttamente o indirettamente, sotto la stessa definizione di impresa, amplia significativamente l'ambito di applicazione dei regolamenti. Questo approccio assicura che gli aiuti de minimis siano monitorati e controllati in modo efficace, prevenendo distorsioni della concorrenza tramite l'accumulo di aiuti finanziari sotto il tetto di un'unica entità economica. Il concetto di impresa unica si estende a tutte le imprese che sono collegate attraverso una delle quattro relazioni specificate:

  • controllo dei diritti di voto,
  • capacità di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio,
  • diritto di esercitare un'influenza dominante, o controllo basato su accordi con altri soci o azionisti.

Questa definizione permette di aggregare tutti gli aiuti ricevuti da imprese legate da tali relazioni, garantendo che il limite massimo de minimis sia rispettato a livello di gruppo, piuttosto che solo a livello di singole entità. La definizione di impresa unica, pertanto, si rivela uno strumento fondamentale per il mantenimento di un equilibrio tra il sostegno alle imprese e la salvaguardia di un ambiente di mercato equo e competitivo.

Il metodo di calcolo

l regolamento de minimis sottolinea l'importanza degli aiuti trasparenti, ovvero quegli aiuti per cui è possibile determinare in modo preciso e anticipato l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), senza la necessità di un'analisi del rischio. Questo principio assicura che solo gli aiuti che possono essere quantificati con chiarezza siano inclusi sotto la soglia de minimis, promuovendo così trasparenza, equità e un controllo efficace sul rispetto dei limiti degli aiuti concessi. Gli aiuti trasparenti comprendono principalmente sovvenzioni dirette e contributi in conto interessi, ma anche altre forme di sostegno finanziario possono qualificarsi come trasparenti se soddisfano determinati criteri. Questi criteri sono stati definiti per garantire che il valore dell'aiuto possa essere calcolato con precisione senza necessità di analisi del rischio. Per gli aiuti sotto forma di prestiti, alcune condizioni devono essere soddisfatte affinché possano essere considerati trasparenti, tra cui:

  • Il beneficiario non deve essere soggetto a procedure concorsuali per insolvenza.
  • Per le grandi imprese, è necessario un rating di credito minimo pari a "B-".
  • Il prestito deve essere garantito per almeno il 50% dell'importo preso in prestito, con limiti massimi specifici sulla somma e sul periodo.
  • L'ESL del prestito deve essere calcolato proporzionalmente al limite massimo de minimis pertinente, basato su tassi di interesse di mercato o altri metodi approvati.

Gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati trasparenti se l'apporto pubblico totale non eccede il massimale de minimis triennale. Le misure per il finanziamento del rischio, inclusi investimenti in equity o quasi-equity, qualificano come trasparenti se l'importo totale non supera il massimale de minimis triennale. Ecco una tabella che riassume le principali novità introdotte dalla Circolare n.5 di Assonime:

Aspetto

Dettaglio

Massimali di Aiuto

Aumento dei massimali a 300.000€ per il regolamento generale e 750.000€ per gli aiuti SIEG

Ambito di Applicazione

Estensione agli aiuti per le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; inclusione delle imprese in difficoltà

Metodo di Calcolo

Valutazione basata su tre anni solari anziché sugli esercizi finanziari; calcolo dell'ESL per aiuti non in forma di sovvenzione diretta

Nozione di Impresa Unica

Definizione basata sul controllo e sulla gestione condivisa; inclusione di soggetti che esercitano il controllo effettivo

Aiuti Trasparenti

Definizione e criteri specifici per identificare gli aiuti che possono essere calcolati ex ante senza valutazione del rischio

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