mercoledì 06/03/2024 • 14:32
L’INPS, con Circ. 6 marzo 2024 n. 43, in riferimento alla sospensione dei termini relativi ai versamenti previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali, fornisce alcune precisazioni sulle modalità di recupero dei contributi mediante rateizzazione.
redazione Memento
A seguito del verificarsi di eventi calamitosi e della successiva deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, possono essere emanate disposizioni di legge che introducono interventi aventi a oggetto la sospensione dei versamenti contributivi a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali. I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge. Quando è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Considerato che le previsioni normative non sempre dettano una specifica disciplina in materia, con la Circ. 6 marzo 2024 n. 43, l’INPS fornisce indicazioni amministrative in ordine agli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione. Rateizzazione dei contributi e decadenza dal beneficio Nel caso in cui il contribuente abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento in modalità rateale, si evidenzia che l’obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione. Per questo motivo, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta. Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. Quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute al 6 marzo 2024. Fonte: Circ. INPS 6 marzo 2024 n. 43
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