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mercoledì 06/03/2024 • 12:30

Lavoro Dalla Fondazione Studi

DURC: i Consulenti del Lavoro analizzano le novità del Decreto PNRR

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con Circ. 5 marzo 2024 n. 4, illustra le novità del Decreto PNRR relative al DURC e alla fruizione dei benefici normativi e contributivi. 

a cura di

redazione Memento

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Con Circ. 5 marzo 2024 n. 4, i Consulenti del Lavoro illustrano le novità del Decreto PNRR (DL 19/2024) relative al DURC e alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.  Che cos'è e a cosa serve il DURC Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha assunto un ruolo fondamentale nei rapporti economici delle aziende con gli enti sia pubblici che privati. Il rilascio dello stesso è indispensabile al fine: della partecipazione agli appalti; per usufruire dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti; per godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente. Il DURC rappresenta una forma di contrasto al lavoro sommerso e, quale strumento tendente a favorire la leale concorrenza tra le imprese, è finalizzato, tra l'altro, a evitare una distorsione del mercato legata all'evasione ovvero all'elusione contributiva. I benefici normativi e contributivi in materia di lavoro I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC. Il Decreto PNRR (art. 29, c. 1, DL 19/2024) recepisce quanto già precedentemente sostenuto dai Consulenti del Lavoro ovvero che il diritto a usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del Documento medesimo, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva. Il diritto al beneficio, quindi, nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda. Il DURC deve essere interpretato quale autorizzazione al beneficio contributivo, ma il mancato rilascio non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio. La normativa, infatti, dispone che in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sarà consentito mantenere il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. In relazione alle violazioni amministrative che, invece, non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. Tale previsione consente la regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi nonché delle violazioni, anche in caso di accertamento degli organi di vigilanza. L'organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, è perciò chiamato a effettuare preliminarmente una verifica per capire se l'importo risulti superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. Contrasto al lavoro irregolare La ratio delle modifiche apportate dal Decreto PNRR è evidentemente quella di rafforzare le condizioni per la fruizione dei benefici di cui sopra, affidando ad un ulteriore decreto attuativo l'individuazione delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nelle more dell'adozione di tale DM, ai fini dell'individuazione delle fattispecie, le uniche violazioni che subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono solo quelle previste dall'All. A DM 30 gennaio 2015.

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