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mercoledì 06/03/2024 • 06:00

Lavoro Indicazioni INPS

Donne disoccupate vittime di violenza: come fruire dell’esonero

In attuazione della Legge di Bilancio 2024, sono state pubblicate dall'INPS, con Circ. 5 marzo 2024 n. 41, le prime indicazioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro di poter usufruire dello sgravio riferito alle donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di Libertà.

di Dario Ceccato - Founder Ceccato Tormen & Partners

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Che in una società che si definisce “civile” o “di diritto” persista ancora, contro ogni ragionevole buon senso, il fenomeno della violenza verso le donne è davvero, concedetemelo, mortificante se non svilente. Frutto di cultura ignorante e prevaricatoria, alla violenza contro le donne (o, in generale, verso chi viene percepito come debole) deve contrapporsi, in ogni realtà imprenditoriale, quell'arma lenta ma efficace che prende il nome di cultura del rispetto, quale anticorpo efficacie verso la migliore delle società.  

Ciò non di meno, dovendo mestamente prendere atto del fenomeno, deve rilevarsi come l'INPS, con circolare n. 41 del 5 marzo 2024, abbia voluto concedere dei primi chiarimenti operativi in applicazione delle previsioni dell'art 1 comma 191 della c.d. legge di Bilancio 2023 (Legge 213/2023) in ordine allo sgravio contributivo / esonero riferito alle assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.

Vediamone gli aspetti applicativi.

La previsione normativa e le indicazioni dell'INPS

Come noto la L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto all'articolo 1, comma 191, che: “Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 %, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Di estrema importanza anche il successo comma 192. Nei fatti l'agevolazione in parola trova applicazione per la durata di mesi 12 nei casi di assunzione a tempo determinato e, se il contratto venisse trasformato ad indeterminato, “l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo”. Diversamente caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato “l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione”.

Destinatarie di tale agevolazione contributiva sono le donne possiedono due requisiti:  

  • Nel triennio 2024 – 2026 risultino beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” di cui alle previsioni dell'art 105 bis del DL 34/2020 convertito in L. n°77/2020. Come disposto dall'ultimo periodo del comma 191 l'agevolazione è ammissibile anche nei confronti delle donne che abbiano fruito del reddito di libertà nel corso del 2023.

La misura del reddito di libertà è riferita alle “donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno”.

La locuzione “percettrice” del reddito di libertà viene interpretata dall'INPS in senso pieno ed effettivo, non potendo considerare tali coloro le quali abbiano chiesto il sussidio ma non lo stiano percependo;

  • Risultano altresì disoccupate. Ricordiamo che il requisito della disoccupazione, a mente dell'art 19 del d.lgs n°150/2015, si sostanzia nelle donne (nel caso di specie) priva di impiego che dichiari, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;

Sempre in tema di percezione deve rilevarsi come il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali (come, ad esempio, l'assegno di autodeterminazione della provincia Autonoma di Trento).

Rapporti esonerabili, durata e misura dell'esonero.

La riduzione contributiva in esame spetta:

  1. Principalmente nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  2. Secondariamente nel caso di assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi. Nel caso di trasformazioni in contratto a tempo indeterminato l'agevolazione competerà per un totale di 18 mesi;
  3. Da ultimo l'esonero compete sia nel caso di assunzioni part time, che di soci di cooperativa che in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione;

Nei fatti questa riduzione contributiva si sostanzia “nell'esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

Come già visto in passato con altre agevolazioni aventi massimali similari, l'INPS ribadisce la riparametrazione del massimale agevolabile pari a euro 666,66 mensili (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Chiaramente nel caso di rapporti part time il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Riprendendo tematiche già affrontate in altri istituti agevolati, si deve ricordare come non siano oggetto di riduzione contributiva:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;

- il TFR a fondo tesoreria (art 1, comma 755, della L. n°296/2006);

- il contributo ai fondi interprofessionali o FIS (quale fondo residuale), di cui agli art. 26,27 e 29 del D.lgs n. 148/2015, nonché  “al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015”

- il contributo previsto, ex art 25, c. 4, Legge 845/78, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, “destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.

Da ultimo, l'INPS precisa come in caso di “trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato”.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni di spettanza dell'esonero, compatibilità con aiuti di stato e cumulabilità

Come sempre in questi casi, l'INPS ricorda come la fruibilità dell'esonero è rimessa al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (art 31 D.lgs n. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Volendo ripercorrere i principi generali in materia di incentivi, ricordiamo come l'assunzione non debba:

1) costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva,

2) violare diritti di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (che abbia esercitato il diritto di precedenza).

3) riguardare datori di lavoro o l'utilizzatori con contratto di somministrazione con sospensioni dal lavoro in atto connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

4) da, ultimo, chiaramente l'incentivo non spetta con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

In tema di compatibilità con gli aiuti di Stato l'INPS, rileva come l'agevolazione in parola, essendo generica e potenzialmente riferibile a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, non risulti, pertanto, “idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Conseguentemente, il predetto esonero non è sussumibile nella disciplina di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali”.

Da ultimo, lo sgravio contributo ex art 1 comma 191 è cumulabile “con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.”

Utilizzando l'esempio dell'ente previdenziale “nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 151/2001, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa”.

L'esonero in oggetto è, chiaramente, cumulabile anche la riduzione dei contributi previdenziali riferiti alle madri con due o più figli di cui all'art 1 co. 180 e seguenti della Legge di bilancio 2023.

Fonte: Circ. INPS 5 marzo 2024 n. 41

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