martedì 05/03/2024 • 14:38
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 5 marzo 2024 n. 59, ha chiarito che in assenza di obiettivi aziendali incrementali non può essere applicato il regime agevolato ai premi di risultato.
redazione Memento
Con la risposta n. 59 del 5 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai premi di risultato non può essere applicato il regime agevolato di cui all'art. art. 1 c. 182-189 L. 208/2015 in assenza di obiettivi aziendali incrementali. Si ricorda che è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (art. art. 1 c. 182-189 L. 208/2015). Per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% (art. 1 c. 63 L. 197/2022 e art. 1 c. 18 L. 213/2023). Contrattazione collettiva La contrattazione collettiva aziendale o territoriale deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo) il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione. Il caso Nel caso di specie, la società istante chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerato che il ''parametro ferie'', da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all'anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale, non risulta indicato nell'accordo integrativo aziendale. La società dichiara di aver comunque verificato per lo stesso il raggiungimento di un risultato incrementale rispetto all'anno 2020. L'AE, dopo aver analizzato la documentazione allegata, ritiene che l'accordo integrativo non subordina il riconoscimento del premio di risultato al conseguimento di un risultato incrementale, ma al raggiungimento di dati stabili, costituiti, tra l'altro, in parte da ''obiettivi collettivi aziendali'' e in parte da ''obiettivi funzionali/individuali''. Il ''parametro ferie'', pur dotato di natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio, in quanto il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l'applicazione della detassazione. Per queste ragioni, il premio di risultato non può fruire del regime agevolativo. Fonte: Risp. AE 5 marzo 2024 n. 59
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.