mercoledì 06/03/2024 • 06:00
Nel nuovo Statuto dei contribuenti l'obbligo di conservazione di atti e documenti, comprese le scritture contabili, non può eccedere 10 anni dalla loro emanazione, formazione e utilizzazione. Pertanto, è espressamente previsto che il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.
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La nuova disposizione normativa dello Statuto dei contribuenti Al fine di rafforzare la stabilità dei rapporti tra Fisco e contribuenti, Il D.Lgs. 219/2023, attuativo della delega fiscale, ha modificato l'art. 8 L. 212/2000, rubricato “Tutela dell'integrità patrimoniale”, che tratta anche della conservazione degli atti e dei documenti ai fini tributari. E' stato previsto che, “l'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione”. A tal riguardo, nel capoverso precedente sono evidenziate le novità al comma 5, dell'art. 8 dello Statuto dei contribuenti, infatti: le parole "incluse le scritture contabili", le parole "o utilizzazione", e l'ultimo periodo, sono state inseriti dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), DLgs. 30.12.2023 n. 219. A tal riguardo, nel capoverso precedente sono evidenziate le novità al comma 5, dell'art. 8 dello Statuto dei contribuenti, infatti, le parole "...
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