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martedì 05/03/2024 • 06:00

Impresa Antiriciclaggio e governance

Bankitalia e CONSOB: collaborazione sugli emittenti

Banca d’Italia e CONSOB hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di emittenti. Si prevede scambio informativo su vigilanza prudenziale e antiriciclaggio di Bankitalia, nonché sulle attività di controllo di CONSOB su assetti proprietari, governance e informazione finanziaria e non finanziaria.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In 26 febbraio 2024 Banca d'Italia (“BdI”) e CONSOB hanno sottoscritto un protocollo d'intesa di collaborazione in materia di emittenti (“Protocollo”). Giova innanzitutto ricordare che il Protocollo fa seguito all'accordo quadro stipulato nel giugno 2018 tra BdI e CONSOB, con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due autorità (“Autorità”) nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge (“Accordo Quadro”). Il Protocollo, pertanto, integra l'Accordo Quadro. Il Protocollo ha durata indeterminata e viene integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle sue finalità, per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative. Il Protocollo, in estrema sintesi, prevede: in considerazione anche del contesto macroeconomico e dell'evoluzione del mercato, che le due Autorità si scambino un ampio set di informazioni riguardanti, in particolare, la vigilanza prudenziale, la vigilanza antiriciclaggio e la gestione delle crisi, a cura della BdI, nonché quelle derivanti dalle attività di controllo che la CONSOB svolge in materia di assetti proprietari, governance, informazione finanziaria e non finanziaria, e sui soggetti incaricati della revisione legale dei conti; la collaborazione in ambito ispettivo e lo scambio di comunicazioni e informazioni in occasione dell'avvio da parte della CONSOB di procedimenti per l'approvazione dei prospetti (o dei documenti di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto) e dei documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio che riguardano i soggetti vigilati da BdI. Suddetto Protocollo tiene conto dell'esigenza delle due Autorità di: regolare lo scambio di informazioni e la collaborazione nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali nei confronti degli emittenti vigilati (“Emittenti”); disporre tempestivamente di informazioni aggiornate con particolare riferimento ad eventuali circostanze o fatti che possano incidere sulla adeguata attivazione dei rispettivi poteri. Ambito e finalità Il Protocollo: non si applica alle banche significative vigilate nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico dalla Banca centrale europea (“BCE”) ed agli intermediari sotto la diretta responsabilità del Comitato di risoluzione unico (“Comitato”) nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico (“Meccanismo”); si applica agli scambi informativi non rientranti nell'ambito di applicazione del Protocollo lnfo Bond che pertanto rimane in vigore. Le Autorità si scambiano le informazioni nel seguente modo: BdI fornisce alla CONSOB informazioni aggiornate concernenti, tra l'altro: la situazione economico-patrimoniale; gli assetti tecnico-organizzativi; la verifica del rispetto delle regole prudenziali; l'adozione degli interventi, delle decisioni e dei provvedimenti di vigilanza e di gestione delle crisi; CONSOB fornisce a BdI informazioni aggiornate aventi ad oggetto: gli assetti proprietari; la tutela dei diritti dei soci; il governo societario; le informazioni finanziarie fornite dagli Emittenti; l'adozione degli interventi, delle decisioni e dei provvedimenti di vigilanza anche per quanto riguarda le dichiarazioni non finanziarie rese ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.Lgs. n. 254/2016 da Soggetti vigilati anche dalla BdI; in relazione alla finanza sostenibile, le due Autorità si scambiano informazioni sulle iniziative a carattere tematico o relative a specifiche azioni di vigilanza, intraprese da ciascuna di esse. Scambio di informazioni in occasione dell'avvio di procedimenti di approvazione da parte della CONSOB: la CONSOB comunica alla BdI l'avvio dei procedimenti di approvazione di prospetti, documenti di esenzione, documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio, e le fornisce gli elementi informativi concernenti i soggetti e le relative operazioni. A fronte di ciò, BdI fornisce alla CONSOB informazioni concernenti, tra l'altro: la situazione economico-patrimoniale; gli assetti tecnico-organizzativi; la verifica del rispetto delle regole prudenziali; l'adozione degli interventi, delle decisioni e dei provvedimenti di vigilanza e di risoluzione; nell'esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva: le Autorità stabiliscono forme di coordinamento delle ispezioni e di collaborazione dei rispettivi gruppi ispettivi variamente articolate. Esercitano, inoltre, i poteri di vigilanza ispettiva per le materie di rispettiva competenza e si danno tempestiva comunicazione dell'avvio delle ispezioni, precisandone il relativo ambito, e dell'avvenuta conclusione degli accertamenti. Qualora, in connessione a propri accertamenti, BdI o la CONSOB riscontrino incidentalmente profili di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano quest'ultima tempestivamente, trasmettendole le informazioni e i documenti acquisiti. Fonte: Protocollo intesa Bankitalia e CONSOB 26 febbraio 2024 ...

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