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martedì 05/03/2024 • 06:00

Lavoro Decreto PNRR

Sicurezza nei cantieri: dal 1° ottobre 2024 al via la patente a crediti

Il Decreto PNRR introduce una nuova misura in materia di sicurezza nei cantieri, una patente a crediti che partirà dal 1° ottobre 2024: il Legislatore assegnerà a ogni azienda e ai lavoratori autonomi un monte crediti iniziale che a ogni infrazione verranno decurtati in base alle singole violazioni commesse. 

di Cipriano Ficedolo - Avvocato penalista d’impresa

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  • Tempo di lettura 8 min.
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Con l'art. 29, c. 19, DL 19/2024 (Decreto PNRR) il Governo, con lo scopo dichiarato di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e, di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 81/2008, in particolare all'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) che è stato integralmente modificato, all'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) nel quale è stato inserito il nuovo comma b-bis), mentre all'art. 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori) è stata modificata la lett. c) del comma 1, inasprendo le sanzioni per la violazione dell'art. 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.

Ma analizziamo nel dettaglio le singole modifiche.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

L'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 è stato completamente modificato con l'inserimento dei c.d. crediti, ovvero, tutte le imprese, ed i lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1 lettera a), a far data dal 1° ottobre 2024, saranno tenuti al possesso della patente.

Il nuovo comma 1, stabilisce che la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Requisiti per ottenere la patente

I requisiti per ottenere la patente saranno i seguenti:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Come funziona la patente

La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consentirà, alle imprese ed ai lavoratori autonomi, di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, c. 1, lett. a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Il comma 2, prevede che, ad ogni violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la patente subirà le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del singolo lavoratore autonomo.

Esempio

Nel caso in cui sia accertata la responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte del lavoratore saranno decurtati: 20 crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Inoltre, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o, un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

L'ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, le procedure ed i termini del provvedimento di sospensione. Ma, in ogni caso, gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

Il nuovo comma 4, prevede che, i crediti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui al comma 2, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7.

Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

I crediti riacquistati in ogni caso, non potranno superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente sarà incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o, il lavoratore autonomo, non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui al comma 2.

Bisogna evidenziare però, che la Legge 215/2021 aveva previsto l'emanazione di un nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione entro il 30 giugno 2022 ma, la pubblicazione di questo nuovo accordo, ad oggi, non è ancora avvenuta, di conseguenza, rimangono in vigore le indicazioni in termini di contenuti minimi, durate e periodicità della formazione previste dai precedenti Accordi Stato Regioni, con la conseguenza che la formazione per i datori di lavoro ed i dirigenti ancora non è partita in assenza del nuovo accordo.

Al fine di agevolare le imprese a dotarsi di modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni, ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, nel decreto è stato previsto che il loro punteggio sarà incrementato di cinque crediti con l'adozione del predetto modello.

Le patenti sotto i 15 crediti

Il comma 5 stabilisce che, le imprese ed i lavoratori autonomi con una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, c. 1 lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, nonché, gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14.

Nell'eventualità in cui una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o, in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti, operino in un cantiere temporaneo o mobile di cui all'articolo 89, comma 1 lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Il successivo comma 8, invece, prevede una deroga al possesso della patente per quelle imprese che risultano in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

All'articolo 90, il cui impianto prescrittivo è rimasto praticamente immutato, è stato aggiunto il comma b-bis), a mezzo del quale si pone l'obbligo in capo al committente o, al responsabile dei lavori di verificare, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, anche quello relativo al possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

Inoltre, al successivo comma c), è stato aggiunto il comma b-bis con l'ulteriore obbligo di trasmissione anche del requisito relativo al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27 o, in alternativa, dell'attestato di qualificazione SOA.

Sanzioni per i committenti e per i responsabili dei lavori

Da ultimo all'art. 157, comma 1, che ha ad oggetto le sanzioni per il committente o, per il responsabile dei lavori che non adempiono agli obblighi previsti negli artt. 90 e 93 del D.Lgs. 81/08, è stato modificato il comma c) con un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 711,92 a 2.562,91, mentre prima erano da € 500,00 a 1.800,00, per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9.

Ovviamente fra le sanzioni è stato inserito anche il nuovo comma b-bis) relativo al possesso della patente ed aggiornato l'art. 101, comma 1, primo periodo, avente ad oggetto gli obblighi di trasmissione a tutte le imprese.

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