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La lavoratrice è stata assunta dal 1° febbraio 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza del CCNL Industria Gomma Plastica. Sin dall'assunzione le parti hanno negoziato il riconoscimento di un importo mensile a titolo di superminimo “assorbibile”, prevedendo espressamente che la parte di retribuzione eccedente il minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro avrebbe dovuto intendersi come “anticipazione di futuri aumenti contrattuali a livello collettivo”.

In forza di tale previsione, il datore di lavoro procedeva dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'ultimo aumento retributivo, ad assorbire il superminimo concordato con la lavoratrice.

La lavoratrice contestava, tuttavia, al datore di lavoro la legittimità di tale operazione ed evidenziava che, in occasione degli aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione nazionale di lavoro dal 1° gennaio 2021, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, il datore non aveva mai assorbito il superminimo ai dipendenti, pur incrementando il minimo tabellare.

Il superminimo “assorbibile”

Il superminimo è generalmente pattuito nei contratti di lavoro individuali e consiste nel riconoscimento di un importo di denaro che si aggiunge al trattamento minimo economico spettante al lavoratore in base all'inquadramento e all'orario di lavoro contrattualmente previsti.

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