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venerdì 01/03/2024 • 06:00

Fisco RISPOSTA DELLE ENTRATE

Sismabonus acquisti: requisiti, cumulabilità e data di inizio dell'intervento

Con Risp. 29 febbraio 2024 n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Sismabonus acquisti, relativamente ai requisiti, demolizione e ricostruzione, acquisto del solo box auto non pertinenziale, data di inizio dell'intervento edilizio, asseverazione, remissione in bonis e cumulabilità con il bonus mobili.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Premessa

Con Risp. 29 febbraio 2024 n. 56, l'Agenzia delle Entrate fornisce interessanti risposte in materia di Sismabonus acquisti. I temi trattati sono plurimi:

  • demolizione e ricostruzione:
  • del solo box auto non pertinenziale;
  • data di inizio dell'intervento edilizio;
  • presentazione dell'asseverazione e remissione in bonis;
  • con il bonus mobile.

Il caso prospettato

Una società di costruzione e ristrutturazione immobiliari (Alfa S.r.l.) ha intrapreso un progetto di ristrutturazione urbanistica su un complesso immobiliare di proprietà situato in zona a rischio sismico “3” che prevede:

  • la totale demolizione degli immobili esistenti e loro pertinenze fino alla quota di pavimento del piano terra (esclusa la rimozione di quest'ultima);
  • la bonifica bellica e ambientale dell'area;
  • la susseguente costruzione di un nuovo edificio composto da sei piani fuori terra più sottotetto non abitabile, un piano terra a pilotis e un piano interrato, oltre a “superficie a verde intercluso destinata a giardino pubblico”.

La società ha stipulato, con un privato, un contratto preliminare di compravendita d'immobile da costruire avente a oggetto un appartamento, due cantine, un'autorimessa e un posto moto facenti parte del nuovo fabbricato in corso di edificazione che sarà composto da n. appartamenti, n. autorimesse e n. posti moto, tutti autonomamente accatastati, oltre a dei locali di servizio e cantine.

I lavori di ricostruzione sono attualmente in corso e comporteranno una riduzione del rischio sismico pari a 2 o più classi e, alla data di presentazione dell'istanza, non è stata depositata l'asseverazione “Allegato B” per poter usufruire della detrazione del c.d. Sismabonus acquisti.

Quesiti e risposte dell'Agenzia delle Entrate

1) Le opere di demolizione e quelle di ricostruzione sono state formalmente assentite da due diversi titoli edilizi (SCIA e PDC): la circostanza non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione Sismabonus acquisti.

L'Agenzia ritiene che la circostanza che ci sono due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione, nulla disponendo la norma circa la necessità che gli interventi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo.

2) Nel caso di acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, il futuro acquirente può comunque beneficiare del Sismabonus acquisti .

L'Agenzia delle Entrate precisa che un'unità immobiliare adibita a box non possiede nessuna delle richieste destinazioni d'uso (“abitazione” e “attività produttiva”), l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione.

3) L'istante chiede se è possibile affermare che le procedure autorizzatorie siano iniziate prima del 1° maggio 2019.

L'Agenzia precisa che l'istanza è inammissibile poiché rimangono escluse dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre Amministrazioni, Enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale.

4) È possibile fruire del Sismabonus acquisti a condizione che l'Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza necessità di ricorrere alla remissione in bonis.

L'adempimento che prevede il rispetto dell'obbligo di presentazione dell'asseverazione da parte di ALFA, non è stato effettuato, in quanto, in base alle norme allora vigenti, non era prescritto come requisito dalla legge. Alla luce di quanto sopra, ferma restando la necessità che la richiamata asseverazione venga presentata da ALFA entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Agenzia non ritiene necessario ricorrere all'istituto della remissione in bonis. Questa risposta assorbe anche il quesito 5.

5) L'intervento edilizio è definito come una “nuova costruzione” e, ai soli fini della fruizione del bonus mobili, occorre tenere ben distinti gli interventi di “ristrutturazione edilizia” da quelli di “nuova costruzione”.

L'istanza deve considerarsi inammissibile poiché non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, in quanto ''l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente [...]”; con le Risp. alle istanze di interpello n. 515 e n. 558/2020 è stato evidenziato che il bonus mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione del Sismabonus. Pertanto, in linea di principio, all'acquirente di una c.d. casa antisismica, che fruisce della detrazione non è preclusa la possibilità di usufruire del bonus mobili per l'arredo dell'abitazione acquistata. Nelle richiamate risposte è stato, inoltre, ribadito che, per accedere al bonus mobili, ''è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380''.

Fonte: Risp. AE 29 febbraio 2024 n. 56

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