giovedì 29/02/2024 • 15:36
Il MEF, con le Risposte a interrogazione parlamentare n. 5-02060, n. 5-02058 e n. 5-02061, ha fornito chiarimenti in tema di tassazione OICR di diritto estero e di definizione del lavoratore frontaliero nell'ambito dell'accordo Italia-Svizzera.
redazione Memento
Tassazione OICR di diritto estero Con la risposta n. 5-02060 del 27 febbraio 2024, il MEF ha chiarito che la tassazione dei proventi di natura finanziaria ai fini delle imposte sui redditi è effettuata sulla base del principio di cassa e detto principio regola anche il regime di esenzione che riguarda gli utili e i dividendi percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli OICR UE, come espressamente indicato nell'art. 1 c. 632 L. 178/2020. Il regime di esenzione introdotto dalla citata legge di bilancio, pertanto, prescinde oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione anche dalla data di istituzione dei fondi. Si ricorda che l'art. 1 c. 631-632 L. 178/2020 prevede un regime di esenzione degli utili e dei dividendi percepiti da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea (UE) e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), di seguito «OICR UE». Tali disposizioni nascono dall'esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale previsto per i dividendi percepiti dagli OICR italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dai OICR UE. Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri Con le risposte n. 5-02058 e n. 5-02061 del 27 febbraio 2024, il MEF ha chiarito che la definizione declinata nella Ris. AE 28 marzo 2017 n. 38/E resta valida ai fini dell'individuazione dei vecchi frontalieri da parte dello Stato italiano, dovendosi qualificare lavoratore frontaliere colui che esercita un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza. Tale definizione è coincidente con quella prevista dall'art. 2 dell'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e oggetto di ratifica con L. 83/2023. Fonte: Risp. Interr. Parlamentare 27 febbraio 2024 n. 5-02060, n. 5-02058 e n. 5-02061
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