Ridurre la base imponibile: quale deroga concessa agli Stati membri?
Secondo l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Tale disposizione impone appunto che gli Stati membri riducano la base imponibile dell'IVA e, quindi, l'importo dell'IVA dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, successivamente alla conclusione di un'operazione, non venga percepita dal soggetto passivo una parte o la totalità del corrispettivo. Ciò costituisce l'espressione di un principio fondamentale della direttiva IVA, secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente percepito ed il cui corollario consiste nel fatto che l'amministrazione tributaria non può percepire a titolo dell'IVA un importo superiore a quello che aveva percepito il soggetto passivo (ELVOSPOL, C-398/20).
L'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA, dal canto suo, dispone che, in caso di non pagamento totale o parziale del corrispettivo, gli Stati membri possano derogare all'obbligo di ridurre la base imponibile dell'IVA previsto dall'articolo 90, paragrafo 1, di tale direttiva.
A tal riguardo, la CGUE ha già affermato che u...
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