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Rivalsa dell'IVA da accertamento

Ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, il cedente/prestatore ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari/committenti soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Tale previsione, nel consentire l'esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'Erario, mira a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, e, con essa, il normale funzionamento dell'IVA, con riguardo alle sole ipotesi in cui tale maggiore imposta origini appunto da avvisi di accertamento o rettifica

A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione.

La rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella “ordinaria”, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto:

1) ha carattere facoltativo;

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