mercoledì 13/03/2024 • 06:00
Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva a un'altra è riconducibile allo schema della cessione del contratto. Sotto il profilo fiscale, quindi, l'operazione è equiparabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza da rilevare nella voce A.5 del Conto economico che, come tale, concorre a formare la base imponibile IRAP.
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In ambito sportivo, la L. 91/1981 ha abolito il c.d. vincolo sportivo, che si configurava quale diritto esclusivo all'utilizzo dell'atleta, alienabile a terzi, distinto e separato rispetto al rapporto di lavoro formalizzato con l'ingaggio. Infatti, con l'emanazione della L. 596/1996 (che ha recepito in Italia gli effetti della c.d. sentenza Bosman - CGUE, causa C-415/93), i club di appartenenza dei calciatori professionisti in scadenza del contratto non hanno più diritto a percepire delle somme dalla società calcistica che procede ad ingaggiare l'atleta. Viceversa, in caso di cessioni dei calciatori nel corso del rapporto (e quindi prima della scadenza del contratto) viene seguita la seguente procedura: calciatore, società di provenienza e società di destinazione devono redigere per iscritto, a pena di nullità, un accordo di cessione di contratto, denominato “variazione di tesseramento per calciatori professionisti”; società di provenienza e società di destinazione redigono e allegano un documento in bollo, nel quale evidenziano importo e modalità del prezzo di cessione dovuto dalla seconda alla prima; società di destinazione e calciatore redigono, infine, un modulo federale, con...
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