L'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, del DPR 322/1998, ha approvato in extremis i modelli dichiarativi 2024 che dovranno essere presentati dai contribuenti per comunicare i redditi relativi al periodo d'imposta 2023.
Le novità del modello 730 e Redditi PF
Il modello 730/2024, approvato con Provv. n. 68472/2024, da quest'anno, potrà essere utilizzato da una platea più ampia di soggetti che, per dichiarare determinati redditi, non sono più obbligati alla presentazione del modello Redditi PF.
Nello specifico, il modello 730/2024 potrà essere utilizzato anche per:
comunicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del DL 282/2002, con il nuovo quadro L;
dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati ad imposta sostitutiva, sempre utilizzando il quadro L;
assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all'estero ed alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare, in relazione ad essi, le imposte sostitutive dovute quali, IVAFE, IVIE e imposta cripto-attività. A tal fine, è stato introdotto il nuovo quadro W.
Nel caso di presentazione del modello precompilato, per i contribuenti verrà resa disponibile in via sperimentale nell'area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, una modalità di presentazione semplificata e guidata del 730 precompilato. Tale nuova modalità di compilazione, propone al contribuente le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate con un linguaggio semplificato e, lo stesso, potrà direttamente confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati, saranno riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.
Relativamente alle detrazioni per figli a carico, per l'intero anno d'imposta 2023, spettano solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili, essendo state sostituite dell'assegno unico.
I dati dei figli minorenni, tuttavia, dovranno comunque essere indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle regioni per le addizionali regionali.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, è stata ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, mentre, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, viene confermata anche nel 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dagli stessi.
Per quanto riguarda i benefici connessi alle detrazioni ed ai crediti d'imposta, con i modelli dichiarativi per le persone fisiche vengono introdotte le seguenti modifiche:
per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella dichiarazione dei redditi per il 2023 per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
per il bonus del 50% previsto sulle spese d'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “Bonus mobili”), il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è ridotto a 8.000 euro (rispetto a 10.000 euro previsto per il 2022);
per l'acquisto di abitazioni di classe energetica di classe A e B, cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi, viene riconosciuta una detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2023.
Con riguardo ai crediti d'imposta, se da un lato non è più ammesso l'utilizzo di quello riconosciuto per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (essendo fruibile non oltre il periodo d'imposta 2022), nei nuovi modelli i contribuenti potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni:
credito d'imposta mediazioni, commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
credito d'imposta negoziazione e arbitrato, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
credito d'imposta contributo unificato, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice.
Passando al modello Redditi PF (approvato con Provv. 68687/2024), oltre alle novità già esposte, di rilievo è l'introduzione nel quadro LM di due nuove sezioni:
la prima, destinata ai soggetti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale, i quali dovranno determinare il reddito incrementale sul quale è dovuta l'imposta sostitutiva del 15 per cento;
la seconda, nella quale i contribuenti forfettari potranno aderire al “concordato preventivo biennale”, applicato in via sperimentale ad una sola annualità.
Ulteriore novità da segnalare per il modello Redditi PF, è l'introduzione nel quadro RQ di un'apposita sezione riservata agli imprenditori individuali che hanno escluso dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'art. 43 c. 2, del TUIR, applicando un'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni immobili estromessi ed il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, c. 106, L. 197/2022).
Le novità per società, IRAP ed ENC
Anche per le società e gli enti non commerciali, i modelli dichiarativi includono diverse novità.
Nel dettaglio, nei modelli Redditi SP (Provv. 68706/2024), Redditi SC (Provv. 68514/2024) e Redditi ENC (Provv. 68499/2024), le principali novità introdotte riguardano:
la possibilità di rideterminare i valori d'acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 16% (art. 1, c. 52 e 53, L. 213/2023);
la nuova disciplina fiscale relativa all'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. c-sexies), del TUIR (art. 19, c. 18, DL 201/2011);
il recupero dell'imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell'anno precedente, avevano optato per l'esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato e che sono decaduti dalla fruizione dell'aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, c. da 1 a 4, del DM 26 giugno 2023;
l'imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni, attraverso la quale gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, hanno avuto la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Tale adeguamento, è condizionato al pagamento di un'imposta sostitutiva del 18% e dell'IVA (art. 1, c. da 78 a 85, L. 213/2023);
la non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività d'impresa e dall'esercizio di arte e professioni esercitate in forma associata, trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'UE o allo Spazio economico europeo (art. 6, D. Lgs. 209/2023).
In merito al modello IRAP 2024 (Provv. 68659/2024), le modifiche intervengono nel quadro IC e nel quadro IE, per gestire l’esenzione dalla base imponibile dell’imposta dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori a 85mila euro. Nel quadro IS, invece, si dà evidenza della deduzione limitata al 70% del costo complessivamente sostenuto (ad eccezione dei contributi assicurativi comunque integralmente deducibili), per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Modello Consolidato nazionale e mondiale 2024
Con un ulteriore Provvedimento (68702/2024), l'Agenzia delle Entrate ha, altresì, approvato il modello di dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale 2024 (CNM) per i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo d'imprese controllate residenti e di stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti (c.d. consolidato nazionale), nonché per i soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo d'imprese non residenti (c.d. consolidato mondiale).
Infine, si ricorda che il nuovo termine di presentazione del modello di dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale 2024, Redditi e IRAP è il 15 ottobre 2024.
Fonte: Provv. AE 28 febbraio 2024 n. 68472 (approvazione 730)
Provv. AE 28 febbraio 2024 n. 68478 (approvazione specifiche tecniche 730)
Provv. AE 28 febbraio 2024 n. 68687 (approvazione del modello Redditi 2024-PF)
Provv. AE 28 febbraio 2024 n. 68706 (approvazione del modello Redditi 2024–SP)
Provv. AE 28 febbraio 2024 n. 68514 (approvazione del modello Redditi 2024–SC)
Provv. AE 28 febbraio 2024 n. 68499 (approvazione del modello Redditi 2024–ENC)
Provv. AE 28 febbraio 2024. n. 68659 (approvazione del modello IRAP 2024)
Provv. AE 28 febbraio 2024 n. 68702 (approvazione del modello di dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale 2024)
Modello 730; Redditi PF; Redditi SP; Redditi SC; Redditi ENC; IRAP; CNM