sabato 02/03/2024 • 06:00
Anche durante l'esercizio provvisorio è consentito e indicato che gli Enti che si trovano in condizioni di indebitamento adottino la delibera di impignorabilità delle somme, per evitare che azioni esecutive blocchino l'attività istituzionale ordinaria.
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L'art. 159 TUEL disciplina le esecuzioni forzate nei confronti degli enti locali; in particolare la norma prescrive che non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice le somme destinate a:
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
espletamento dei servizi locali indispensabili.
Perché i limiti all'esecuzione forzata siano operativi, è necessario che la Giunta, con cadenza semestrale, adotti una apposita delibera che quantifichi gli importi delle somme destinate alle finalità sopra elencate; la delibera deve essere notificata al Tesoriere.
Sull'art. 159 è intervenuta ripetutamente la Magistratura contabile ed anche la Consulta, per meglio definire i limiti della norma e la sua corretta applicazione.
In particolare, la Corte Costituzionale (sentenze 69/1998 e 211/2003) ha espressamente sanzionato di incostituzionalità la norma nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità non operi qualora dopo l'adozione della delibera da parte della Giunta siano eseguiti pagamenti a titolo diverso rispetto a quelli indicati dalla norma stessa senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute, ovvero, se non è prevista la fattura, delle deliberazioni di impegno adottate dall'ente.
L'ente dunque, una volta adottata la delibera di impignorabilità, dovrà attentamente seguire l'ordine cronologico dei pagamenti: la violazione di tale ordine comporta la decadenza dal beneficio del vincolo di impignorabilità.
La norma in questione è rivolta ad assicurare, nel rispetto delle condizioni previste, la funzionalità dell'ente locale, evitando aggressioni di una riserva di denaro necessaria per espletare le funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell'ente.
L'impignorabilità è in sostanza destinata ad operare quando il saldo attivo presso il Tesoriere sia di ammontare inferiore o uguale all'entità delle somme quantificate con delibera semestrale, e quindi finalizzato ad evidenti ragioni pubblicistiche di tutela del funzionamento degli enti.
Che il vincolo di impignorabilità sia posto a presidio del tempestivo espletamento delle funzioni istituzionali è argomento che trova conferma anche nella circostanza che non è richiesto che siano indicati nella delibera semestrale i singoli crediti, né tanto meno i singoli creditori: è necessario piuttosto che in essa vengano quantificati gli importi complessivamente destinati al perseguimento delle finalità sopra indicate.
È necessario, tuttavia, che la delibera di impignorabilità faccia espresso riferimento, quanto al punto c) dell'elenco sopra riportato, a quelli che sono considerati i servizi locali indispensabili; il D.M. 28 maggio 1993 individua come servizi locali indispensabili:
i servizi connessi agli organi istituzionali;
i servizi connessi all'amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
i servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
i servizi di anagrafe e stato civile;
il servizio statistico;
i servizi connessi alla giustizia;
i servizi di polizia locale ed amministrativa;
il servizio di leva militare;
i servizi di protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica;
i servizi di istruzione primaria e secondaria;
i servizi necroscopici e cimiteriali;
i servizi connessi alla distribuzione di acqua potabile;
i servizi di fognatura e depurazione;
i servizi di igiene urbana;
i servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
Occorre dunque prestare attenzione al corretto rispetto delle condizioni poste dall'art. 159, così come integrato dalla giurisprudenza costituzionale:
l'impignorabilità sussiste soltanto se è stata adottata correttamente ogni semestre la delibera che quantifica le somme;
se il creditore procedente riesce a provare che non è stata rispettata dall'ente la corretta cronologia nell'eseguire i pagamenti, la delibera resta priva di effetto;
le somme che devono essere quantificate sono quelle riconducibili ai servizi indispensabili; ma devono essere correttamente calcolate, ad evitare eccezioni di genericità o di eccesso nella quantificazione .
Anche questo adempimento deve essere oggetto di verifica a cura dell'Organo di Revisione, nell'ambito delle attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (art. 239, comma 1, lett. c, TUEL).
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