mercoledì 28/02/2024 • 17:11
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 28 febbraio 2024 n. 55, ha chiarito che l'acconto relativo ai prelevamenti effettuati a titolo d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato non può essere determinato secondo un metodo di tipo previsionale.
redazione Memento
Con Risp. 28 febbraio 2024 n. 55, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acconto relativo ai prelevamenti effettuati a titolo d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato non può essere determinato secondo un metodo di tipo previsionale ossia parametrando il versamento all'ammontare delle imposte sostitutive che si prevede di versare per l'anno successivo. Si ricorda che gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di versare un acconto relativo ai prelevamenti effettuati a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato (art. 2 c. 5 DL 133/2013). Dal 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 D.Lgs. 461/97, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva. Circa il secondo quesito del caso di specie, ossia il possibile utilizzo in compensazione orizzontale dell'eventuale credito scaturente da versamenti in eccesso dell'acconto rispetto all'imposta sostitutiva, l'AE aveva già chiarito che il versamento dell'acconto può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva. L'eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d'acconto rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo è scomputabile dal versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo (Ris. AE 12 dicembre 2013 n. 91/E). È, pertanto, possibile solamente la compensazione verticale. Fonte: Risp. AE 28 febbraio 2024 n. 55
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