mercoledì 28/02/2024 • 14:05
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2024 n. 29, rimette alla CGUE la valutazione di una Direttiva europea che sembra escludere gli stranieri extra UE dal campo di applicazione dell’assegno sociale.
redazione Memento
La Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 29 del 27 febbraio 2024, relativa alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. In particolare, è stata posta la questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 80, c. 19, L. 388/2000, nella parte in cui condiziona la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso della (ex) carta di soggiorno. Questioni preliminari La Corte osserva innanzitutto come la Direttiva 2011/98/UE persegua l'obiettivo di «garantire l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri», nella prospettiva di «una politica di integrazione più incisiva» e di «ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro». Ai cittadini provenienti da Paesi terzi che già «contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte» , la direttiva ha, infatti, inteso attribuire un «insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell'ammissione», precisando che il diritto alla parità di trattamento nei settori dalla stessa specificati «dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale. La questione oggetto di analisi da parte della Corte La Corte si chiede se l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l'assegno sociale (art. 3, c. 6, L. 335/95: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e se, pertanto, il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico l'assegno sociale, già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Fonte: C.Cost. 27 febbraio 2024 n. 29
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