A seguito delle novità normative introdotte con la Legge di Bilancio 2024 in materia di compensazioni erariali e contributive, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con Circolare 28 febbraio 2024 n. 3, interviene illustrando gli effetti e gli impatti di tali modifiche.
Legge di Bilancio 2024: quali sono le novità
La Legge di Bilancio 2024 interviene sostanzialmente su tre piani:
modifica le procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento che contengono crediti in compensazione allargando l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche nel caso di saldo finale positivo;
per i crediti INPS e INAIL, inoltre, cambiano anche i tempi di decorrenza per l’utilizzo in compensazione e si applica la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospensione della delega contenente crediti non spettanti;
viene inibita la compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000.
L’obiettivo delle modifiche normative
Le disposizioni mirano a contrastare le frodi in materia di compensazione, al fine di consentire i controlli di spettanza dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate e bloccare le deleghe di pagamento contenenti crediti non spettanti.
La Fondazione Studi condivide tali finalità, tuttavia le misure restrittive rischiano di ricadere sulla totalità dei contribuenti, introducendo maggiori oneri e burocrazia anche per i contribuenti virtuosi.
I tempi di applicazione
Le nuove regole si applicheranno dal 1° luglio 2024 e, per le compensazioni dei crediti contributivi e assicurativi, con decorrenza fissata dai provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell’INAIL.
Crediti INPS e INAIL: delega di pagamento F24
Con la nuova disciplina si allarga l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione, mediante la delega di pagamento F24, ai crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell’INAIL.
N.B. L’allargamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2024, anche se in materia di crediti contributivi si prevede che la decorrenza dell’efficacia sia definita con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL.
Tali provvedimenti potranno prevedere un’efficacia anche progressiva delle disposizioni e le relative modalità di attuazione.
La finalità dell’estensione anche ai crediti INPS e INAIL è quella di consentire all'Agenzia delle Entrate di poter sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito.
Crediti INPS e INAIL: compensazione
Vengono completamente riviste le regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL a prescindere dall’importo utilizzato.
In particolare, si stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
N.B. Sono espressamente escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.
Si dispone, inoltre, che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
La decorrenza dei termini ai fini dell’utilizzo dei crediti non preclude i successivi controlli che comunque gli enti previdenziali potranno naturalmente effettuare entro i termini di prescrizione.
La Fondazione Studi, pur comprendendo la finalità della norma, ritiene che tali misure dovrebbero riguardare soltanto una platea di contribuenti in possesso di indici oggettivi di propensione all’evasione e alle frodi.
Permettere la compensazione dei crediti vantati nei confronti dell’INPS solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia UniEmens di fatto posticipa la compensazione alla scadenza di versamento del successivo periodo di paga, addossando ai sostituti di imposta l’onere finanziario di anticipare, senza poter immediatamente compensare, le somme da erogare ai lavoratori per conto dell’Istituto.