martedì 27/02/2024 • 11:30
Con DM 29 gennaio 2024 n. 8, il Ministero del Lavoro disciplina, a decorrere dall’anno 2024, i criteri e le modalità per la determinazione dell’entità dei contributi erogati agli Enti privati gestori di attività formative.
redazione Memento
Il Ministero del Lavoro disciplina, con DM 29 gennaio 2024 n. 8, i criteri e le modalità per la determinazione dell’entità dei contributi erogati agli enti privati gestori di attività formative, a decorrere dall’anno 2024. Termini e modalità di presentazione delle richieste Per l’anno 2024 le istanze di contributo andranno presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero entro il 28 marzo. L’istanza di contributo deve rispondere, alla data di presentazione, ai seguenti requisiti: l’ente di coordinamento deve dichiarare e dimostrare di non perseguire scopo di lucro, attraverso l’iscrizione al RUNTS, o attraverso l’iscrizione ad altri albi o registri o attraverso il possesso di altro titolo, comprovanti la natura soggettiva di ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa vigente; l’ente di coordinamento deve aver svolto comprovata attività di coordinamento di enti coordinati, da almeno una annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo; l’ente di coordinamento non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo; l’ente di coordinamento deve dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno una Regione del Mezzogiorno. Ai fini dell’operatività, gli enti coordinati devono dimostrare di aver realizzato almeno 100 ore di unità di durata standard di formazione, nell’ambito dell’attività formativa dichiarata/attestata; l’ente di coordinamento deve possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o part-time per l’intero arco dell’annualità precedente alla presentazione dell’istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Ai fini del calcolo del numero dei due dipendenti i lavoratori part-time sono computati pro quota; gli enti coordinati devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione; l’ente di coordinamento e gli enti coordinati non possono essere presenti in più di una istanza, pena l’inammissibilità delle istanze; le ore di attività formativa dichiarate/attestate da parte degli enti di coordinamento devono risultare attuate esclusivamente dai rispettivi enti coordinati, pena l’inammissibilità dell’istanze. N.B. I requisiti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 6) entrano in vigore a decorrere dall’annualità 2025. Il criterio di cui al numero 5), limitatamente all’annualità 2024, è sostituito dal corrispondente criterio previgente. Ammissibilità dell’istanza Ai fini dell’ammissibilità, l’istanza di contributo deve prevedere una quota pari ad almeno il 20% e non superiore al 70% del piano finanziario riservata al finanziamento di azioni di sistema finalizzate a favorire la promozione, l’innovazione, l’ampliamento, l’aggiornamento, la personalizzazione e la transizione all’apprendimento duale dell’offerta di formazione professionale o l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni tecniche e strumentali degli enti gestori di attività formative. Limiti temporali dei costi ammissibili Il limite temporale dei costi ammissibili coincide con l’anno solare di ciascuna annualità di finanziamento. Modalità di erogazione L’erogazione dell’acconto, pari all’80% del contributo, è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria, del piano finanziario rimodulato sulla base del contributo assegnato, comprensivo della relazione analitica a preventivo delle attività, nonché alla verifica di regolarità contributiva sulla base del DURC e alle ulteriori verifiche richieste dalla legge. L’erogazione del saldo, nel limite del 20% del contributo assegnato, è subordinata alla trasmissione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’annualità per la quale è stata presentata istanza e relativi atti di approvazione e relazione del Collegio dei Revisori, del rendiconto finale dei costi sostenuti, comprensivo della relazione analitica a consuntivo delle attività, nonché all’esito delle verifiche amministrativo contabili svolte dai competenti servizi territoriali dell’INL e delle verifiche di regolarità. Fonte: DM Min. Lav. 29 gennaio 2024 n. 8
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