lunedì 26/02/2024 • 15:23
Il CNDCEC, con un’infografica allegata alla nota 23 febbraio 2024 n. 22, ha illustrato le istruzioni per la richiesta del credito d’imposta per le procedure di mediazione presentate dopo il 30 giugno 2023.
redazione Memento
Con un allegato alla nota n. 22 del 23 febbraio 2024, il CNDCEC ha comunicato un’infografica, elaborata dalla Commissione ADR, contenente le istruzioni per la richiesta del credito d’imposta per le procedure di mediazione presentate dopo il 30 giugno 2023. La domanda di attribuzione dei crediti d’imposta va presentata, a pena di inammissibilità, tramite apposita piattaforma web resa disponibile dal Ministero della Giustizia al seguente indirizzo https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo 2024. Alla piattaforma si accede tramite SPID, CNS e CIE. Il ministero effettua le dovute verifiche ed entro il 30 aprile comunica al richiedente l’importo del credito spettante. I crediti sono utilizzabili in compensazione, tramite Mod. F24, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel dettaglio, il credito è riconosciuto per (art. 20 D.Lgs. 28/2010): l'indennità di mediazione corrisposta fino a concorrenza di 600 euro, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione; il compenso corrisposto al proprio avvocato, e fino a concorrenza di 600 euro, per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei casi in cui è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice; il contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro. I crediti sono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi all'avvocato che assiste in mediazione. Essi sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di mancato accordo i crediti d'imposta sono ridotti del 50%. Fonte: Nota CNDCEC 23 febbraio 2024 n. 22
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