Il DM MEF 22 febbraio 2024, in tema di investment management exemption, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato
Il DM in oggetto considera indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato, il soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel medesimo territorio, che, in nome o per conto di tali veicoli o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi veicoli di investimento, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisce, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
Si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:
1) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;
2) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/96, che presentano i seguenti requisiti:
il patrimonio dell'organismo è raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;
l'organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;
3) gli enti, residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/96, e soggetti a vigilanza prudenziale, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell'attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata e nei quali sono rispettate le seguenti condizioni:
nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20 per cento, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis.3, D.Lgs. 58/98;
il capitale raccolto è gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.
Le società, non residenti nel territorio dello Stato, controllate, direttamente o indirettamente, dai veicoli di investimento devono essere residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/96.
Requisiti dell'agente indipendente
Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l'attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, si considera indipendente se lo stesso, ovvero i dipendenti e gli amministratori del medesimo soggetto, le seguenti condizioni:
non devono ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e in quelli delle controllate, dirette o indirette, diverse da quelle residenti nel territorio dello Stato, del medesimo veicolo. Il divieto di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo deve intendersi riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall'organo di amministrazione. Sono escluse le specifiche deleghe approvate dall'organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti;
non devono detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento superiore a una quota pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo dei risultati economici del medesimo veicolo.
Fonte: DM MEF 22 febbraio 2024