martedì 27/02/2024 • 06:00
Per rendere operative alcune misure introdotte dal Codice del Terzo Settore, la Commissione europea, entro il 31 dicembre 2023, doveva rilasciare una specifica autorizzazione. A seguito del mancato rilascio, quale regime fiscale si applica per il 2024?
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Il Codice del Terzo Settore, insieme al Runts (Registro Unico Nazionale del terzo settore), costituiscono i due capisaldi per la piena efficacia della Riforma del Terzo Settore, tuttavia l'operatività del Registro Unico non è sufficiente, da sola, a rendere efficaci i regimi fiscali agevolati previsti dagli articoli 80 (Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali) e 86 (Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato) del D.Lgs. 117/2017 e, di conseguenza, le disposizioni presenti all'art 79 del CTS.
A seguito della mancata autorizzazione per quest'anno restano in vigore tutte le norme fiscali attualmente vigenti che riguardano le imposte dirette, sia per gli iscritti al Runts (anche mediante trasmigrazione automatica), sia per quelli che non hanno ancora deciso se entrare o meno nel Registro.
Si ricorda che il Codice del Terzo Settore ha introdotto alcune specifiche misure, per le quali si prevede una specifica autorizzazione da parte della Commissione europea ai fini della operatività delle stesse.
L'autorizzazione doveva essere rilasciata entro il 31 dicembre 2023, ma non ess...
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