lunedì 26/02/2024 • 10:43
Pubblicata nella GU 24 febbraio 2024 n. 46 la Delibera ANAC 10 gennaio 2024 n. 65, recante la revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici.
redazione Memento
L’ANAC comunica di aver approvato, nell'adunanza del Consiglio del 10 gennaio 2024, la seguente delibera: delibera n. 65 del 10 gennaio 2024 - Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Delibera n. 271 del 20 giugno 2023. ANAC ne dà notizia con un Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024. La modifica al regolamento L’art. 19 del Regolamento (Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.) è modificato come segue: 1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre: a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico; b) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave; c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave. 2. L’annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell’adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell’attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale. L’annotazione è disposta ai sensi dell’art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 94, comma 5, lett. f) del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 3. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell’attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce. 4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Entrata in vigore della modifica La modifica è entrata in vigore in data 25 febbraio 2024. Fonte: Comunicato ANAC 24 febbraio 2024: GU 24 febbraio 2024 n. 46; Delibera ANAC 10 gennaio 2024 n. 65
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